L’epoca dei bandi a zero euro è finita? Le nuove regole per le tariffe, l’equo compenso

Dal 20 maggio entrerà in vigore la legge sull’equo compenso, ma saranno gli esiti della sua effettiva applicazione a confermare o smentire il necessario cambiamento nella gestione dei compensi riconosciuti alle attività professionali

Marco Agliata 19/05/23
Dopo l’Allegato I.13 del d.lgs. 36/2023 sui nuovi parametri della progettazione, dal 20 maggio entrerà in vigore la legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

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Nei 13 articoli della legge (senza allegati) sono riportate una serie di prescrizioni che costituiscono, dopo molto tempo, un primo momento di maggiore chiarezza soprattutto su alcuni punti rilevanti che sono esaminati nel seguente elenco:

  • ambito di applicazione – oltre alle prestazioni espletate per la pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica, le nuove prescrizioni si applicano anche ad imprese bancarie e assicurative, a imprese con almeno 50 lavoratori (nell’anno precedente) o che hanno presentato ricavi annui superiori ai 10 milioni di euro ma non si applicano alle società veicolo di cartolarizzazione o a prestazioni rese per agenti della riscossione – si tratta di un elemento di chiarezza di base che consente, a questo punto, una definitiva identificazione dei soggetti sottoposti all’applicazione della nuova legge;
  • nullità delle clausole che non prevedano l’applicazione dell’equo compenso nella definizione contrattuale degli onorari dei professionisti sulla base dei decreti ministeriali vigenti – questo aspetto risolve un’annosa questione soprattutto nell’ambito delle contestazioni giudiziarie definendo, all’articolo 3 della legge 49/2023, tutte le circostanze che venivano introdotte nei contratti spesso generando delle situazioni di non conformità; la condizione di nullità si estende al contratto (articolo 5, comma 5 della legge 49/2023) in caso di clausole o criteri non conformi alla legge;
  • i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali e sono confermati e pubblicati con decreto del Ministro della giustizia con periodicità biennale;
  • il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale di appartenenza in merito al compenso o sugli onorari richiesti dal professionista riveste efficacia di titolo esecutivo;
  • per il contenzioso in materia di compensi professionali l’articolo 4 della legge 49/2023 prevede che il giudice, oltre ad accertare il carattere non equo del compenso pattuito, ridetermini l’onorario dovuto condannando il cliente anche al pagamento della differenza tra l’equo compenso (rideterminato in conformità con la legge) e quanto già versato condannando, inoltre, il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza calcolata tra l’equo compenso dovuto e le somme effettivamente versate al professionista oltre all’eventuale maggior danno;
  • il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del completamento della prestazione da parte del professionista;
  • istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il Ministero della giustizia con la funzione di vigilanza sulla effettiva osservanza delle disposizioni emanate con la legge 49/2023 in materia di compensi professionali; L’Osservatorio ha i seguenti compiti: emanazione pareri, formulare proposte sui criteri di determinazione dell’equo compenso, segnalare prassi non conformi alle prescrizioni di legge;
  • i Consigli nazionale degli Ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente nel caso di violazioni di quanto disposto dalla legge 49/2023 in materia di equo compenso e possono adottare disposizioni deontologiche nei confronti dei professionisti che abbiano disatteso l’applicazione della legge;
  • la class action prevista dall’articolo 9 della legge consente l’avvio di un’azione collettiva, ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, che può essere proposta dal Consiglio dell’ordine di appartenenza o dalle associazioni maggiormente rappresentative;
  • l’applicazione delle norme previste dalla legge 49/2023 è prescritta per le convenzioni stipulate dalla data di entrata in vigore della legge (20 maggio 2023) pertanto le nuove norme non si applicano alle convenzioni in corso sottoscritte prima del 20 maggio 2023.

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Considerazioni finali

Nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura, pertanto, relativi ai contratti pubblici la normativa attualmente applicabile per il calcolo degli onorari è costituita dal d.M. 17 giugno 2016 integrato (dal 1° luglio 2023) dall’Allegato I.13 del d.lgs. 36/2023 oltre all’applicazione di quanto disposto dalla legge 49/2023.

La presenza di una legge che definisca in modo chiaro i termini dei compensi professionali obbliga i committenti (definiti all’articolo 2), gli Ordini o Collegi professionali, il Ministero di giustizia e i singoli professionisti ad una stretta osservanza delle norme, ciascuno per le proprie competenze, al fine di assicurare una reale applicazione di una nuova condizione relativa al calcolo degli onorari e l’avvio di una nuova fase in cui i termini economici di una prestazione professionale siano chiaramente definiti e osservati.

Questa condizione comporta una nuova modalità di approccio ai rapporti tra committente e professionista che si lega ad una diversa considerazione delle attività svolte a favore dei soggetti richiedenti e della conseguente valutazione economica che deve rispondere a dei criteri oggettivi commisurati all’impegno necessario per lo svolgimento delle attività richieste.

Come sempre saranno gli esiti della sua effettiva applicazione a confermare o smentire il necessario cambiamento nella gestione dei compensi riconosciuti alle attività professionali.

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Foto:iStock.com/Anton Vierietin

Marco Agliata

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