“Ho intenzione di fare lavori di ristrutturazioni nel mio appartamento senza alcuna ditta in quanto sono in grado di farli da solo. Vorrei sapere se posso portare in detrazione il costo del solo materiale acquistato senza apertura di CILA”.
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Il quesito di questa settimana ci consente di tornare su una questione particolarmente interessante com’è quella della possibilità di portare in detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, affrontando però il problema nell’ottica del fai da te. E in questo caso bisogna tener conto di diversi fattori.
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Edilizia libera e manutenzione straordinaria
La detrazione in caso di edilizia libera è ammessa solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, come identificati nella circolare 57/1998 dell’allora Ministero delle finanze applicativa della legge 449/1997. Nel testo è stato chiarito che la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è data dagli elementi di innovazione presenti nell’intervento.
Per cui, ad esempio, rientrano nella manutenzione straordinaria:
- sostituzione infissi esterni e serramenti con modifica di materiale o tipologia;
- opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili;
- volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
- rifacimento di scale e rampe con innovazioni;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Oggi come oggi si tratta di tutti interventi per i quali non è più richiesta la CILA, ma che non per questo hanno perso il carattere di innovazione.
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Autocertificazione per la detrazione
Troviamo infatti nella più recente circolare delle Entrate sui bonus edilizi, la n. 28/2022, la precisazione che “le modifiche recate dal decreto in materia di edilizia libera non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo TUE, cui fa rinvio il citato art. 16-bis del D.P.R 917/1986 (TUIR) e, dunque, tali modifiche, non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”.
Per questo precisa ancora la circolare, è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edilizia” posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
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Detrazione per i lavori in economia
Quanto alla possibilità di avere la detrazione anche per i lavori effettuati in economia, e dunque solo relativamente alle spese di acquisto dei materiali, torniamo ancora una volta al passato. È stata infatti la circolare delle Finanze 121/1998 a stabilire che “Tra coloro che possono beneficiare della detrazione Irpef relativa alla spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, rientra anche chi esegue in proprio i lavori. In tal caso, si ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche prima dell’inizio dei lavori”. Indicazione riportata in tutti i successivi documenti di prassi delle Entrate.
Tutto bene, dunque? Sì e no.
Al fine della possibilità di avere la detrazione per gli interventi effettuati in economia dobbiamo infatti escludere tutti gli interventi impiantistici per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità alla regola d’arte, a meno che chi li esegue non sia in possesso della relativa abilitazione.
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Impianti e dichiarazione di conformità
La lista è contenuta nel D.M. 37/2008 in base al quale la dichiarazione è necessaria per la realizzazione o la modifica di:
a)impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose;
g) impianti di protezione antincendio.
In tutti questi casi, dunque la detrazione è ammessa solo a fronte della relativa certificazione altrimenti non si può parlare di istallazione a regola d’arte. Non a caso per motivo anche le sole spese di messa a norma sono detraibili.
Quindi per non rischiare problematiche di qualunque tipo, se gli interventi da realizzare sono solo di natura edilizia e non impiantistica la detrazione per l’acquisto dei materiali per gli interventi in economia è ammessa. Per gli impianti, invece, oltre all’acquisto dei beni occorrerà necessariamente anche la dichiarazione di messa a norma.
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