“Devo sostituire la caldaia in quanto la mia è fuori norma. Ho cercato un’azienda che facesse lo sconto in fattura, mi sono fatta fare diversi preventivi via mail, ho confermato telefonicamente e la ditta ha ordinato la caldaia prima del 16/02. Mi ha fatto la fattura datata 16/02 ma non ho ancora pagato. Posso rientrare nei casi di “lavori in corso”?”.
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Il quesito ci consente di tornare sulla questione spinosa del periodo transitorio previsto dal decreto del 17 febbraio 2023 per una serie di lavori e acquisti che altrimenti rischiano di incappare nel blocco delle cessioni e nell’impossibilità di avere lo sconto in fattura. Il decreto è attualmente all’esame della Camera e senza dubbio saranno inserite norme di chiarimento, ma al momento fanno testo solo le disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
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La stretta su Ecobonus e Bonus Casa
Il decreto ha previsto specifici casi di esclusione dalla stretta per il Superbonus, per il Sismabonus acquisti e per Ecobonus e Bonus Casa in generale. Per quel che riguarda queste due ultime detrazioni restano fuori dall’ambito di applicazione delle nuove norme:
- gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo previsto per quella specifica tipologia di opere;
- gli interventi da eseguire nell’ambito dell’edilizia libera per i quali siano già iniziati i lavori.
Il testo del decreto non indica nulla più di questo, né ci sono altre precisazioni nella relazione illustrativa del provvedimento che attualmente è all’esame della Camera.
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Sconto certo con la CILA
Quindi, in base al testo letterale delle norme, gli impianti e i beni per i quali la posa in opera è prevista nell’abito dell’edilizia libera possono ancora acquistati con la formula dello sconto in fattura o con la cessione del credito quando la loro l’installazione fa parte di un intervento di più vasta portata per il quale è stata presentata la CILA, e nel progetto vengono espressamente compresi.
Quello che fa la differenza, in sostanza, è che risultino nel documento presentato al Comune, in quanto la CILA ha una data certa, e questo consente l’applicazione delle norme in vigore fino al 16 febbraio scorso.
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Edilizia libera e lavori in corso
Discorso completamente diverso, invece, se si tratta di un intervento di edilizia libera, dal momento che in questo secondo caso per poter accedere alle opzioni al posto dell’uso diretto della detrazione occorre attestare di avere lavori in corso. Chiaramente per essere al sicuro da contestazioni del Fisco in questo caso sarà bene poter accompagnare l’autocertificazione con delle pezze d’appoggio. Queste possono essere, ad esempio, fatture di artigiani o tecnici precedenti al 16 febbraio che riguardino interventi già avviati che siano in qualche modo collegati all’acquisto che si intende effettuare.
Difficile però avere questi documenti quando si tratta di semplice sostituzione della caldaia o degli infissi, dal momento che per questi interventi non serve predisporre nulla in anticipo.
Qualche possibilità in più si ha invece nel caso dei climatizzatori se in attesa della loro installazione sono state anche effettuate modifiche sull’impianto elettrico. Si può infatti dimostrare che queste modifiche erano necessarie, appunto, in vista dell’arrivo dei nuovi climatizzatori.
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Solo acquisto e posa in opera
Invece per la sostituzione della caldaia nella gran parte dei casi non sono necessarie opere come il rifacimento dell’impianto idrico né tanto meno modifiche dell’impianto del gas da predisporre prima della consegna del bruciatore. L’unico intervento di tipo edilizio che può essere collegato è quello che riguarda la nuova canna fumaria, quando si tratta di sostituire tipologia di caldaia. Nella gran parte dei casi, però, non serve un intervento nei giorni precedenti in quanto provvedono a questo tipo di lavoro direttamente gli installatori della caldaia, il giorno stesso della sua attivazione.
Come comportarsi dunque in caso di soli preventivi approvati e impianti ordinati? Al momento una risposta nel decreto non c’è, ma quando si tratta di acconti versati e fatture già emesse potrebbero esserci modifiche al testo per evitare la stretta a fronte della data certa della fattura.
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Fatture elettroniche e data certa
Al cliente finale, infatti, può essere consegnata una “copia di cortesia” della fattura, che ovviamente fa testo in riferimento all’obbligo di pagamento, ma ai fini fiscali conta la fattura elettronica che sarà resta disponile per poter essere scaricata dalla propria area riservata del sito delle Entrate.
Se la data della trasmissione della fattura è precedente al 16 febbraio si avrebbe di fatto una prova che l’accordo con il fornitore si è concluso prima della stretta, e questo potrebbe salvaguardare anche gli acconti. Per avere certezze, però, sarà necessario attendere gli emendamenti al testo o quantomeno qualche impegno specifico del governo in questo senso.
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Operativamente, quindi per dare una risposta al quesito, al momento la cosa più conveniente da fare è quella di consultarsi con il fornitore che avrà tutto l’interesse ad attendere indicazioni certe, dato che altrimenti non potrà far valere lo sconto in fattura, e quindi, avendo già emesso il documento, dovrà annullarlo e provvedere a presentare un altro preventivo.
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