Superbonus, spostato dal 16 al 31 marzo il termine per l’invio della comunicazione a Entrate

Il Milleproproghe, ora convertito in legge, ridefinisce il termine. Ma la norma fa esplicito riferimento al decreto Rilancio, quindi solo al Superbonus

Lisa De Simone 24/02/23
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Aggiornamento del 24 febbraio 2023: Il decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproproghe) ora è legge ed è quindi confermata la proroga al 31 marzo della scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni alternative alla detrazione per le spese sostenute lo scorso anno.

Più tempo quindi per decidere se optare per la cessione del credito o usare in detrazione la prima rata delle spese del 2022 per il Superbonus. Con un emendamento approvato della maggioranza in Commissione al decreto Milleproproghe, infatti, è stato spostato dal 16 al 31 marzo il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate.

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L’emendamento approvato

Secondo il testo dell’emendamento, dunque, non sarà più il 16 marzo il termine ultimo per l’invio della comunicazione, come previsto dalla legge, ma ci sarà più tempo.

Il testo stabilisce infatti che “per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023”.

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Più tempo per decidere ma solo per il Superbonus

Ci saranno dunque due settimane di tempo in più per decidere come regolarsi, ma, stando al testo, solo per quel che riguarda il Superbonus. La norma, infatti, fa esplicito riferimento al decreto Rilancio, non agli altri bonus casa. Per questi, quindi, la scadenza dovrebbe essere confermata al 16 marzo, fatta salva la possibilità di un intervento delle Entrate per spostare in avanti la scadenza anche per le comunicazioni relative a questi bonus.

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Le scelte possibili

Entro un mese e mezzo, comunque, gli istituti di credito e Poste Spa che hanno ancora in gestione le pratiche per la cessione del credito presentate prima del 7 novembre 2022 (data a partire dalla quale c’è stato lo stop alle nuove operazioni), dovrebbero comunicare le loro decisioni per consentire l’invio della comunicazione.

Per chi non ha avuto la possibilità di rivolgersi agli sportelli, o in caso di risposta negativa restano due opzioni: trovare un altro soggetto interessato ad acquistare il credito, oppure portare in detrazione la prima rata. Nel primo caso ci si può rivolgere a chiunque, dato che la prima cessione è sempre libera. È anche possibile peraltro una scelta “mista”, ossia portare in detrazione parte delle spese e cedere le altre. L’opzione per la cessione del credito, in fatti, va comunicata per singolo codice intervento, per cui ogni singolo intervento può essere ceduto singolarmente.

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Cessione per codice intervento

A chiarire definitivamente questa possibilità è stata la circolare 33/2022 dell’Agenzia delle entrate, nella quale è stato sottolineato che occorre compilare un modello di comunicazione per ogni intervento effettuato, indicando il relativo codice identificativo. Nulla vieta, quindi, di cedere solo uno o alcuni degli interventi e portare in detrazione le spese sostenute per gli altri, senza tener conto della spesa complessivamente sostenuta, e senza che questa operazione comporti il frazionamento del credito, che resta invece vietato.

In concreto quindi è possibile scegliere tra queste opzioni:
• cessione del credito a soggetti diversi in riferimento a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori;
• cessione del credito a soggetti diversi in riferimento a ciascun singolo intervento;
• cessione del credito solo per alcun interventi e detrazione per gli altri fino alla propria capienza fiscale.

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Divisione della detrazione con familiari conviventi

Peraltro se non c’è sufficiente capienza fiscale è possibile far sì che i familiari conviventi risultino tra i soggetti che hanno partecipato alle spese, e quindi possano a loro volta portare le spese in detrazione. Operativamente è possibile scegliere fino all’ultimo momento questa possibilità che non è preclusa anche se le spese sono state pagate da uno solo degli interessati.

Come chiarito da tempo dall’Agenzia delle entrate e ribadito anche con la circolare 28/2022 dedicata, appunto, ai bonus edilizi, se uno solo dei comproprietari o solo uno dei familiari ha pagato le spese e indicato solo il suo codice fiscale come beneficiario della detrazione, per suddividere l’agevolazione con gli altri è sufficiente annotare sulla fattura che anche altri hanno contribuito alla spesa, e la quota di spesa sostenuta da ciascuno. In questo modo la detrazione potrà essere suddivisa tra tutti gli interessati.

Per questo motivo nell’ambito della dichiarazione precompilata relativa all’anno nel quale è stata effettuata la spesa quando sono presenti più comproprietari, la spesa in questione non appare caricata “in automatico” nella dichiarazione del soggetto che ha effettuato il bonifico, ma nelle note viene indicata, appunto, la possibilità di dividere questa detrazione anche con gli altri.

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Cessione per tutte le rate residue

Quanto invece alle rate residue, l’Agenzia ha ricordato che in alternativa, dopo aver portato in detrazione la prima annualità, non è possibile cedere le rate successive singolarmente, ma solo in blocco.

Peraltro questo risulta anche dal modello per la comunicazione di cessione che consente, per le rate residue, una sola opzione, quella della cessione “per tutte le rate successive”, senza che siano presenti altre caselle.

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Foto:iStock.com/TWiRote

Lisa De Simone

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