Il primo è quello relativo, per il 2022, ai progetti in corso o completati poco prima dell’emanazione dei prezzari regionali.
L’articolo 29 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25 del 2022 che al comma 1 prescriveva l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi prevista dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e, al comma 2, riportava le metodologie di rilevazione dei nuovi prezzi, non ha disciplinato le situazioni relative ai progetti in preparazione o conclusi nelle more delle procedure di emanazione dei nuovi prezzari regionali.
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In continuità con il d.M 11/11/2021 e con la Circolare Mims del 25/11/2021 (relativi agli adeguamenti dei prezzi del primo semestre 2021) e del decreto 4 aprile 2022 (relativo al secondo semestre del 2021) il calcolo dell’adeguamento dei prezzi ha interessato esclusivamente la computazione delle opere al momento della contabilizzazione (s.a.l. e certificati di pagamento) delle lavorazioni realizzate con materiali oggetto di incremento.
L’articolo 26 del d.l. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022, mantenendo l’impostazione già enunciata ha fornito ulteriori prescrizioni sempre orientate sui calcoli da effettuare sempre al momento della registrazione contabile dei lavori eseguiti, per l’anno 2022, sulla base dei prezzari regionali da applicare ai lavori eseguiti. Quindi si è rimasti alla possibilità di applicare la compensazione dei prezzi solo al momento dell’emissione dei vari s.a.l.
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Il vuoto normativo a copertura delle progettazioni in itinere
In questo inquadramento generale sono rimaste senza regolazione tutte le situazioni relative alla preparazione dei progetti in itinere al momento della pubblicazione dei prezzari 2022.
In pratica tutte le progettazioni in corso o appena completate al momento dell’emanazione dei prezzari (la maggior parte entro luglio 2022) ma con gare ancora non avviate si sono trovate nelle condizioni di inidoneità ai fini dell’identificazione del costo dell’intervento che risultava riferito a prezzi non più applicabili. Tutto questo ha determinato le seguenti condizioni:
- necessità di adeguare il progetto ai valori economici riportati dai nuovi prezzari;
- innalzamento del costo complessivo dell’intervento che, nella maggior parte dei casi, ha portato al superamento dello stanziamento iniziale;
- difficoltà o impossibilità nel reperimento degli importi aggiuntivi necessari alla copertura complessiva dell’intervento;
- obbligo di modificare il progetto (per ridurre le spese) introducendo delle variazioni rispetto alla versione originaria approvata (non sempre compatibili con il quadro normativo del finanziamento ricevuto);
- mancato raggiungimento degli obiettivi iniziali dell’intervento a seguito delle modifiche rese necessarie per la riduzione dei costi;
- incremento dei tempi di completamento del progetto (a seguito delle modifiche da apportare) non sempre compatibili con le scadenze previste dai relativi canali di finanziamento.
Tutto questo viene riportato per rappresentare una condizione di estrema criticità per molti progetti in corso anche in relazione alle prossime scadenze fissate, dai vari canali di finanziamento, al 31 dicembre 2022.
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L’Ordinanza del 14 ottobre 2022 n. 4936 del Consiglio di Stato
In merito al ricalcolo degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione relativi al primo semestre 2021 il Consiglio di Sato, riformando la sentenza n. 07215/2022, Sezione III del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha decretato l’inattendibilità delle rilevazioni del Mims per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi del primo semestre 2021.
Successivamente il Mims ha chiesto la sospensione della sentenza indicata, con la quale veniva imposto il ricalcolo degli aumenti contestato dall’Ance, sostenendo che tale ricalcolo comporterebbe un danno per le imprese per l’ulteriore ritardo che si verrebbe a determinare nell’erogazione delle compensazioni.
Questa richiesta è stata respinta dal Consiglio di Stato che sostiene che le imprese, in via transitoria, possono ricevere le compensazioni applicando i parametri esistenti salvo conguagli da valutare al omento della definizione dei nuovi prezzi di adeguamento.
Per comprendere i motivi della sentenza è necessario ricostruire il percorso dei decreti relativi alla compensazione dei prezzi.
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Fino al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 successivamente convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le rilevazioni delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, ai fini della definizione dei prezzari regionali, venivano effettuate dalle articolazioni territoriali dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilevazioni che, nel tempo, hanno determinato situazioni di inadeguatezza nella individuazione dei costi di riferimento per l’esecuzione dei lavori pubblici.
Anche sulla sollecitazione della Conferenza delle Regioni, nella impostazione delle norme di riferimento per l’adeguamento dei prezzi nell’anno 2022 si è giunti, con il d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 successivamente convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alla determinazione di affidare le elaborazioni delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi per ciascun semestre all’Istituto nazionale di statistica.
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Considerando la metodologia di rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica e sulla base delle analisi sugli incrementi percentuali dei prezzi dell’edilizia (anche per categorie di lavori complete e non per singoli prezzi) la scelta operato con il d.l. 4/2022 sembra supportata da una condizione di oggettiva correttezza metodologica, peraltro voluta da molti soggetti territoriali, comprese le Regioni come già ricordato.
Su questi elementi è sicuramente fondata l’Ordinanza 4936/2022 del Consiglio di Stato che avrà deciso di percorrere la strada della affidabilità metodologica, indicata dal d.l. 44/2022, costruita su una corposa esperienza e necessari sistemi di analisi del soggetto/i che devono essere investiti di questa funzione, non riconoscendo, alle rilevazioni delle variazioni dei prezzi dei materiali effettuate per il 2021, queste caratteristiche ormai ritenute imprescindibili.
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