Lo snellimento delle procedure antincendio è previsto fino al 31 dicembre 2024 ed è inserito nella bozza del decreto legge Aiuti Ter. La misura è stata introdotta al fine di velocizzare l’iter di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici per quei casi in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio.
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Il decreto legge Aiuti Ter è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e prevede misure per 14 miliardi di euro a sostegno delle imprese e delle famiglie per contrastare il caro-energia.
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Procedure velocizzate: si passa dai sessanta ai trenta giorni
Nella bozza del decreto legge Sostegni-Ter si legge di una riduzione dei tempi entro i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco territoriale si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Si passa così dai sessanta ai trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
L’articolo, che introduce la novità, recita:
In relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, introduce il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, nello specifico all’articolo 3 vengono fornite indicazioni circa la valutazione dei progetti.
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Quali sono i progetti che richiedono l’esame dei vigli del fuoco
Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I al Dpr 151 del 2011, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa, inoltre il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi non più entro sessanta, ma entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
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Le categorie A,B e C del DPR 151/2011
Nell’allegato I del DPR 151/2011 è presente l’elenco suddiviso in 3 categorie (categoria A, B, C) a seconda del livello di rischio con una differenziazione degli adempimenti procedurali relativi. Riportiamo di seguito un elenco riassuntivo con indicazione delle attività che rientrano in ciascuna categoria, estratto dal volume SCIAvvf antincendio e asseverazione VVF di Davide Luraschi, edito da Maggioli Editore.
Categoria A: sono quelle attività dotate di regola tecnica di riferimento (regole tecniche verticali – RTV) e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. È il solo professionista (sia tecnico abilitato che professionista antincendio) che sviluppa e determina il progetto antincendio che deve rispettare le norma e tecniche, senza però che questo (progetto) debba essere approvato preventivamente dal Comando. Sono attività definite a basso rischio. Il termine “basso rischio” non deve essere confuso come un esito di una valutazione del rischio incendi così come gli altri termini a seguire (medio e elevato rischio che seguiranno).
Categoria B: attività presenti anche nella categoria A, quindi provviste di norma tecnica di riferimento ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché anche le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”. Sono attività a medio rischio.
Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica di riferimento. Sono attività a elevato rischio.
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