Decreto Crescita bis. Cambiano le regole per il certificato di agibilità

Sono previste modifiche alla disciplina per la formazione e il rilascio del certificato di agibilità nel Decreto Crescita bis, in discussione in Consiglio dei Ministri.

Dopo la pausa estiva, il Governo è impegnato ad elaborare il testo definitivo del Decreto Crescita bis, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dal Consiglio dei Ministri, e sono molte le modifiche apportate a correzione e integrazione della precedente versione, come dimostra anche il numero degli articoli che da 50 sono passati a 86.

Tra le principali novità troviamo un deciso impulso a una serie di interventi basati, soprattutto, sulla diffusione di internet e delle nuove tecnologie e di cui l’Esecutivo promette l’applicazione entro il 2015: dal documento digitale unificato (carta d’identità elettronica-tessera sanitaria), al censimento continuo della popolazione, fino ai libri scolastici scaricabili direttamente dal web.

Intervengono le novità anche nel settore edilizio, con l’articolo 70 del provvedimento si prevede la modifica dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo alla richiesta, alla formazione e al rilascio del certificato di agibilità degli interventi edilizi.

La modifica prevede che il certificato di agibilità può essere rilasciato anche per singoli edifici o singole unità immobiliari che compongono lo stesso edificio, realizzati mediante un unico titolo abilitativo edilizio.

Si parla quindi di un certificato di agibilità parziale, in quanto non contiene tutti gli interventi realizzabili con il medesimo titolo abilitativo edilizio.

Il provvedimento prevede che per il rilascio del certificato di agibilità parziale devono coesistere le seguenti condizioni: 1) che le porzioni o unità di fabbricati siano strutturalmente e funzionalmente autonome; 2) che le stesse siano dotate delle relative opere di urbanizzazione primaria.

Inoltre prevede che l’agibilità parziale può essere richiesta sia per i casi di complesso di edifici legittimati con unico titolo abilitativo sia in caso di edificio e/o intervento edilizio a schiera.

Il rilascio del certificato di agibilità parziale degli edifici è una pratica già in uso, in modo tacito, nella maggior parte degli enti preposti al suo rilascio, per sopperire ad effettive necessità del richiedente, come: l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e/o la riduzione di superficie di un esercizio commerciale, la chiusura di un finanziamento, la vendita immobiliare, e le molteplici circostanze che ne richiedono il possesso.

Il certificato di agibilità parziale, rilasciato in anticipo rispetto a quello finale dell’intera opera prevista nel titolo abilitativo, comporta comunque l’iscrizione all’Agenzia del Territorio (catasto) della parte ultimata e, quindi, anche il versamento di imposte e tasse derivanti dal bene, a favore delle casse dello Stato e degli enti territoriali.

 

Mario Di Nicola

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