Condominio vincolato? Sì al Superbonus nei singoli appartamenti per gli interventi trainati che rientrano tra quelli che danno diritto all’ecobonus. No alla detrazione del 110% per i pannelli fotovoltaici che spetta solo se si fanno anche interventi trainanti.
L’Agenzia delle entrate con la risposta 341 del 23 giugno 2022 gela le aspettative di chi riteneva di poter considerare anche il fotovoltaico come fattibile con la super agevolazione, un parere che in questo momento, anche alla luce delle dichiarazioni del governo di voler ulteriormente incentivare questi impianti, appare decisamente limitante.
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Il quesito
La risposta dell’Ade è relativa al quesito del proprietario di un appartamento in un condominio vincolato dai beni culturali, ne quale non è possibile realizzare il cappotto come intervento trainante. Una situazione piuttosto frequente, peraltro, nei centri storici.
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Per questo il contribuente chiede lumi sulla possibilità di realizzare con il Superbonus gli altri interventi trainanti, considerando che porteranno al miglioramento di due classi energetiche dell’appartamento. E tra lavori trainanti ritiene di poter far rientrare anche l’impianto fotovoltaico.
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La lista degli interventi
L’Agenzia per prima cosa conferma che in caso di immobili vincolati la verifica relativa alle classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità. Dopo di che elenca gli interventi ammessi all’agevolazione nel caso specifico.
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Si tratta di:
- rifacimento degli impianti di riscaldamento,
- raffrescamento,
- fornitura di acqua calda sanitaria,
- sostituzione degli infissi, in quanto questi rientrano letteralmente tra quelli elencati dalle norme (comma 2, art. 119 del decreto Rilancio) tra quelli indicati come interventi “trainati”.
Non così invece l’impianto fotovoltaico.
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Fotovoltaico in un comma a sé
Secondo le Entrate, in sostanza il Superbonus previsto per il fotovoltaico non può essere considerato tra gli interventi “trainati” in assenza di interventi trainanti in quanto la detrazione maggiorata è prevista nel comma 5 dello stesso articolo, e non nella lista del comma 2.
Quindi niente detrazione al 110 per cento, dal momento che l’agevolazione per il fotovoltaico è riconosciuta solo in caso di installazione eseguita congiuntamente agli interventi trainanti.
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Ma non è detto che questa sia l’ultima parola. In fatto di Superbonus, infatti, l’Agenzia ha già cambiato idea più di qualche volta tornando spesso sui suoi passi. C’è da sperare che succeda anche questa volta, considerando tra l’altro che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento fa parte degli interventi trainanti se eseguiti negli edifici unifamiliari, come prevede la lettera c) del comma 1 dell’art. 119, richiamato appunto dal comma 5.
Allora perché questa limitazione se di fatto per il Superbonus per gli appartamenti negli immobili vincolati si seguono le stesse regole previste per quelli unifamiliari, e sono previste le stesse scadenze?
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Foto:iStock.com/franckreporter
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