Edificio crollato: ok alla ristrutturazione con aumento di volume

Per il TAR Lazio il concetto di ristrutturazione è ritenuto applicabile anche all’edificio che non esiste più di cui però la consistenza originaria si può ricostruire con un’indagine tecnica

Simona Conte 09/06/22
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Il chiarimento arriva dal TAR Lazio – sezione staccata di Latina, attraverso la sentenza n.505/2022 pubblicata il 27 maggio 2022.

Il Tribunale ha accolto il ricorso della proprietaria che chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Gaeta aveva rigettato la richiesta di permesso di costruire da lei presentato per la ricostruzione di un edificio crollato per eventi bellici, richiamando la conclusione di un parere della Regione Lazio di non applicabilità al caso di specie dell’art. 4 l.r. n. 21/2009 per edifici non più esistenti.

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Vediamo nel dettaglio cosa riporta la sentenza e quali sono le condizioni che devono sussistere affinché si possa ottenere il permesso di costruire per un edificio crollato.

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Il no del Comune

Nella sentenza si legge che il Comune di Gaeta si costituiva in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso della proprietaria dell’immobile per la non cumulabilità dei concetti di:

  • sostituzione edilizia e
  • ristrutturazione edilizia.

Per l’Ente, la presenza in quanto rudere dell’originario immobile escludeva la possibilità di concedere un incremento volumetrico di un edificio del quale non si può avere l’esatta contezza di come fosse precedentemente essendone oggi rimasti, soltanto dei resti.

Per tale motivo, il Comune di Gaeta rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dalla proprietaria dell’immobile intenzionata ad attuare le direttive previste dal Piano Casa delle Regione Lazio per ricostruire, con ampliamento volumetrico, un edificio crollato in seguito ai bombardamenti bellici.

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La ristrutturazione è applicabile anche all’edificio che non esiste più

La proprietaria afferma che la preesistenza del manufatto era verificabile perché comprovata dall’attuale stato dei luoghi – muri ciechi e testimoni di attesa sulle pareti degli edifici adiacenti – e dalla presenza nell’elenco dei “beni distrutti”.

Inoltre, la proprietaria si appellava al parere regionale su cui si era fondato il diniego del Comune, esattamente in riferimento al punto dove era indicata l’indispensabile condizione dell’esistenza fisica e dell’ultimazione della costruzione, oppure dell’esistenza di un titolo edilizio in base al quale era possibile realizzarlo, quindi un titolo non decaduto. Va anche sottolineato che per il Comune le specifiche norme del Piano Casa non potevano applicarsi a edifici esistenti.

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Il risposta a tali considerazioni, i giudici del TAR hanno ritenuto validi i motivi del ricorso presentato dalla ricorrente e bocciato il Comune, questo perché tra le finalità del Piano Casa (e del Dpr 380/2001) c’è quella della riqualificazione del patrimonio edilizio senza ulteriore consumo di suolo, riconducibile al concetto di ripristino di edifici di cui sia percepibile l’esistenza almeno come “rudere” o con la presenza di resti attestanti la passata presenza dell’edificio e comportanti un impegno di suolo ancora in essere, a prescindere dalla loro capacità di rilevare la consistenza originaria dell’immobile (TAR Toscana, Sez. III, 26.5.20, n. 631).

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In quanto all’esistenza fisica dell’immobile oggetto della “sostituzione edilizia”, per i giudici non vi è un esplicito riferimento nel Piano Casa e nel TU Edilizia, si legge inoltre nella sentenza che il concetto di ristrutturazione è stato ritenuto applicabile anche all’edificio che non esiste più, di cui però la consistenza originaria si può ricostruire con un’indagine tecnica. Nel caso di specie non risulta che il diniego da parte del Comune si sia fondato sull’impossibilità di una ricostruzione della consistenza originaria, che ben potrebbe essere attivata, data la presenza di muri ciechi e testimoni di attesa sulle pareti degli edifici adiacenti e sulla quale potrebbe calcolarsi la cubatura originaria.

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Foto: iStock.com/Maxim Khasanov

Simona Conte

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