Negli ultimi mesi il panorama legislativo ha subito una vera e propria rivoluzione con l’entrata in vigore di una grande quantità di norme, che coinvolgono da vicino i tecnici del settore edilizio. Dal d.m. 5 luglio 2012 sul quinto conto energia al nuovo sportello unico per l’edilizia, passando per il nuovo regolamento per la prevenzione incendi e i decreti su liberalizzazioni e semplificazioni, i procedimenti edilizi sono stati profondamente rivisti.
Ne parliamo con l’arch. Mario Di Nicola, noto autore di manuali per professionisti tecnici e autore del libro Il riordino della disciplina edilizia (Maggioli, 2012).
Arch. Di Nicola, a suo giudizio, quale norma è destinata a essere la più “rivoluzionaria” per i cittadini e per i tecnici e perché?
Negli ultimi tempi l’attenzione del legislatore si è soffermata molto sugli aspetti tecnico-burocratici dell’edilizia cercando di semplificare le procedure per il rilancio del comparto delle costruzioni, ma anche di aumentare gli adempimenti del professionista tecnico, mediante le asseverazioni a tutte le norme di riferimento.
In sostanza diminuisce il confronto tra il professionista esterno e quello della pubblica amministrazione, chiamato al controllo degli interventi richiesti. Mentre con la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione inizio lavori è il tecnico a dover assumere in sé l’onere delle dichiarazioni e asseverazioni.
Può darci dei dettagli sui singoli provvedimenti e sulle novità di ciascuno di essi?
Partiamo dal quinto Conto Energia. Con il d.m. 5 luglio 2012 continua il sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Il provvedimento delinea uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 svolge un importante ruolo per la produzione di energia pulita e, soprattutto in questo periodo di crisi generale, fornisce una grande opportunità di lavoro non solo ai tecnici, ma anche alle imprese specializzate nella installazione e alle industrie di produzione.
In base al nuovo sistema di incentivazione i seguenti impianti non hanno l’obbligo di iscriversi al registro e, quindi, accedono direttamente alle tariffe incentivanti:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
f) impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
E poi c’è la grande rivoluzione dello Sportello Unico per l’Edilizia …
Esatto. Le principali novità per l’edilizia introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, riguardano lo sportello unico per l’edilizia, che diventa l’unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli interventi edilizi e dei conseguenti titoli abilitativi.
Per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edilizio, tra cui:
– parere della ASL, nei casi in cui non sia possibile autocertificare;
– parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
– autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile), per le costruzioni in zone sismiche;
– assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato e stabilimenti militari;
– autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
– autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo;
– atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
– parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, per l’attività edilizia nella laguna veneta; nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
– parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
– assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
– nulla osta dell’autorità competente in materia di aree naturali protette.
Senz’altro una serie impressionante di atti. Ma come la mettiamo con il problema del ritardo delle risposte da parte della pubblica amministrazione?
Il provvedimento in questione inasprisce le responsabilità per eventuali ritardi nelle procedure di formazione del titolo edilizio e, in particolare stabilisce che sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale, per ciascun procedimento venga pubblicata l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e l’interessato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il medesimo soggetto, in caso di ritardo, deve comunicare il nominativo del responsabile che ha causato il ritardo, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e i dettami stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
In caso di mancata ottemperanza a tale disposizione, il soggetto incaricato assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Un’altra novità nel panorama procedurale è il nuovo regolamento per la prevenzione incendi. Cosa ci può dire a proposito?
Di recente la disciplina della prevenzione incendi ha subito notevoli modifiche di semplificazioni e innovazioni relativamente alle procedure di conformità sui progetti, ai rinnovi periodici e ai controlli delle attività soggette alla vigilanza.
In particolare, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione incendi, sia per quanto riguarda le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Il provvedimento tende a snellire e velocizzare l’azione amministrativa per evitare ostacoli all’inizio di nuove attività o alle modifiche di quelle esistenti, nonché a rendere più efficace l’azione di controllo, concentrando le verifiche sulle attività che presentano un rischio più elevato.
Vengono modificati, quindi, gli elementi essenziali delle procedure di prevenzione incendi, i temi della progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, la valutazione dei progetti per le diverse categorie di rischio, la SCIA antincendio per i controlli di prevenzione incendi (procedimento automatizzato) e le procedure di sportello unico delle attività produttive (procedimento ordinario).
Vengono inoltre innovate le procedure di rinnovo periodico di conformità antincendio, gli obblighi connessi all’esercizio delle attività, le deroghe al rispetto della normativa, ai dispositivi e impianti di protezione attiva antincendio, alla responsabilità, vigilanza e sanzioni per l’inosservanza delle norme di prevenzione incendi.
Successivamente, il Ministero dell’interno, per garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, con decreto 7 agosto 2012, pubblicato in G.U. n. 201 del 29.08.2012, ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), delle istanze relative alla prevenzione incendi e della relativa documentazione da allegare (leggi anche l’articolo Prevenzione incendi, le disposizioni per la presentazione delle istanze).
Il provvedimento regolamenta i contenuti delle istanze e i relativi allegati, per la valutazione dei progetti, la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, l’istanza di deroga, il nulla osta di fattibilità (NOF), la verifica in corso d’opera e l’istanza di voltura.
E, infine, in questa rivoluzione non poteva essere ignorato il DURC.
No di certo! Di recente sono cambiate anche le regole per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (leggi anche l’articolo DURC, vale solo se acquisito d’ufficio dalla p.a.), mediante la legge di semplificazione 4 aprile 2012, n. 35, successivamente definite dall’INPS, con la circolare n. 98 del 17 luglio 2012.
I provvedimenti tendono ad eliminare definitivamente le irregolarità contributive derivanti da duplicati e falsi documenti di attestazione.
Quindi, per l’esecuzione dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, non sarà più l’impresa a dover fornire il documento unico di regolarità contributiva, ma dovrà essere l’amministrazione pubblica ad acquisire direttamente tale documento, con le modalità stabilite dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011.
A suo giudizio, tutto questo porterà a un reale miglioramento per cittadini e professionisti tecnici?
Tutti i provvedimenti citati portano ad un miglioramento delle procedure, attraverso la semplificazione e l’innovazione dei criteri di formazione dei titoli edilizi. Si tratta però di provvedimenti tampone, mirati a soddisfare le necessità del momento, al fine di promuovere gli investimenti dei privati e incentivare, in qualche modo, la produzione e l’occupazione. Ciò è dimostrato anche dalla grande quantità di provvedimenti inseriti qua e là, nei meandri delle norme per la ripresa del Paese. Come si può notare le norme di riferimento contengono, in un’unica legge, le modifiche e le integrazioni di tanti argomenti differenti tra loro.
Ad esempio, la legge n. 134 del 2012, passa dalle misure per l’attrazione dei capitali privati, a quelle di semplificazione e accelerazione; dalle misure per l’edilizia, a quelle per i trasporti; dalle misure per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica, a quelle per la crescita sostenibile; da i nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, alle misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali; dalle misure per la giustizia civile a quelle per il turismo e lo sport; ecc.
Oltre alla semplificazione delle procedure e agli incentivi per i privati, tali norme assicurano considerevoli introiti per le casse dello Stato, le imprese e gli istituti di credito.
Per rifarsi a un motto del passato, quanto i Galli pretendevano di essere pagati in oro per cessare l’assedio dell’attuale città di Pesaro, il condottiero dell’antica Roma Camillo fu inviato in difesa della colonia romana e, dopo aver esaminato la situazione, disse “qui la guerra si fa con il ferro della spada e non con l’oro”, riuscendo a liberarla valorosamente dalla tirannia degli assalitori. Per riportare lo stesso motto ai tempi nostri, potremmo dire che “i debiti si pagano con il lavoro e non con il sovraccarico delle tasse”.
A mio avviso, quindi, i citati provvedimenti non sono una panacea per la cura di tutti i mali, occorre invece che ogni legge sia mirata a un solo argomento e l’affronti, in modo decisivo, da valere per un periodo di tempo più o meno lungo, anche per dare modo alle istituzioni e ai privati di potersi adeguare alle intervenute innovazioni.
Come giudica il nuovo articolo 20 del testo unico Edilizia (d.P.R. 380/2011) che rivisita il procedimento per il rilascio del permesso di costruire?
L’articolo 20 del T.U. dell’edilizia relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, è stato sostituito dall’articolo 5 , comma 2, lettera a), della legge n. 106 del 2011, introducendo sostanziali novità in merito alle procedure, alla semplificazione e alle responsabilità che ne derivano. L’ultima modifica, invece, effettuata dall’articolo 13 della legge 7 agosto 2012, n. 134, pone l’accento sul silenzio-assenso per la formazione del titolo abilitativo edilizio, nei casi previsti, ma anche sul silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti ad un vincolo di tutela, il cui esito risulti non favorevole.
Tuttavia, l’innovazione vera e propria per il permesso di costruire risiede nel rinnovato articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che, al comma 3, come sostituito dall’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 134 del 2012, per il rilascio del permesso di costruire impone l’acquisizione diretta o mediante conferenza di servizi, degli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento richiesto (per enti e pareri che rientrano in tale ambito, vedasi elenco riportato nella parte relativa allo sportello unico per l’edilizia). Ciò significa che il privato non dovrà più rivolgersi direttamente ai rispettivi enti per il rilascio degli atti di assenso e, quindi, comporta un notevole risparmio di tempo.
Da una attenta lettura dal comma 5-bis, dell’articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emerge che il permesso di costruire può essere rilasciato anche per le opere non compatibili (leggi anche l’articolo Rilascio del PDC anche per le opere non compatibili), qualora non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
In tema di responsabilità dei tecnici, è cambiato qualcosa?
Il processo di semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie porta, inevitabilmente, a una diversa distribuzione delle responsabilità.
Oltre agli oneri già presenti nella disciplina edilizia, il comma 9-bis, dell’articolo 2, legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dall’articolo 13 della legge 7 agosto 2012, n. 134 , ha stabilito che occorre individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e, in mancanza, si considera attribuito al dirigente generale o al dirigente preposto all’ufficio, ovvero al funzionario di livello superiore presente nell’amministrazione.
Il provvedimento stabilisce anche che per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell’amministrazione deve essere pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui il privato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
In caso di ritardo il soggetto individuato deve comunicare il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, in caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Dopo il sisma in Emilia dello scorso maggio, sono cambiati anche i procedimenti per l’agibilità delle abitazioni? E i controlli degli enti preposti?
Il sisma dell’Emilia, avvenuto a breve distanza di tempo da quello dell’Abruzzo, ha certamente lasciato un segno indelebile nell’animo e nella memoria di ciascuno di noi.
Certamente si torna a discutere della classificazione sismica del territorio che, nel tempo è cambiata notevolmente, così come sono cambiate anche le norme tecniche per le costruzioni.
Gli esperti sono già al lavoro per individuare i motivi alla base dei crolli e le cause che hanno determinato il disastro in una zona che, in un recente passato, è stata giudicata con un rischio sismico notevolmente basso.
Il procedimento di formazione del certificato di agibilità, di cui agli articoli 24 e 25 del testo unico per l’edilizia, ad oggi non ha subito variazioni. È pur vero, però, che i controlli da parte degli enti preposti saranno più severi e cercheranno di adeguarsi alle nuove situazioni.
Per concludere, queste novità, insieme alla proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione, porteranno davvero a una semplificazione delle procedure e alla ripartenza del settore edilizio?
Tutte le novità di semplificazione delle procedure, unitamente agli incentivi che vengono concessi per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni degli edifici producono una serie di opportunità per incrementare il lavoro e, quindi, anche investimenti di capitali da parte dei privati.
In tale ambito, le industrie del settore aumentano la produzione, i tecnici predispongono gli elaborati di progettazione degli interventi da effettuare, le imprese sono impegnate nella realizzare le opere, gli istituti di credito intervengono con le transazioni e, nei casi di riqualificazione energetica, viene salvaguardato anche l’ambiente.
Da soli, tutti questi elementi non potranno fare molto, ma contribuiscono certamente alla ripresa del comparto delle costruzioni che, da sempre, rappresenta il settore trainante dell’intera economia del Paese.
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