La misura di sostegno ai lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione prevede un contributo in denaro fino a 3 mila euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), che verrà riconosciuto ed erogato da INPS nei limiti delle risorse disponibili per l’anno 2023 (pari a 253,6 milioni di euro).
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Vediamo i dettagli, anche grazie a una circolare INPS che funge da guida per questo ristoro previsto dal DL Alluvione.
Indennità una tantum, destinatari e importo
Potranno godere dell’aiuto fino a 3 mila euro, per l’anno 2023:
- i collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- o lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, e che risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato al provvedimento.
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati. La misura dell’indennità è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
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Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante cui l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e di fine della sospensione.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione. I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono essere anche continuativi.
In sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi: è inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.
>> Per tutti i dettagli scarica qui la Circolare INPS n. 54 del 08/06/2023, e il Messaggio INPS n. 2264 del 16-06-2023 (la parte di interesse è al punto 6:”Circolare n. 54/2023: integrazioni e chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda di indennità una tantum” <<
Indennità una tantum, come fare domanda
I destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro il 30 settembre 2023, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’INPS (seguendo il percorso Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > selezionare la voce Vedi tutti nella sezione Strumenti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche).
Una volta autenticati (con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 – CIE, o Carta nazionale dei servizi – CNS) sarà necessario selezionare Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Per chi non fosse in possesso di SPID, CIE o CNS, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al Portale web, l’indennità può essere richiesta anche tramite il servizio di Contact Center multicanale (telefonando gratuitamente al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure da telefono cellulare al numero 06 164164, a pagamento).
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Dichiarazioni da rilasciare
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni (rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità):
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
L’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata, e di quelli già a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.
Nell’ipotesi in cui risulti l’insussistenza dei requisiti, l’INPS avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
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