Testo Unico Rinnovabili: il decreto è in Gazzetta

Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento degli impianti esistenti, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili

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Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo n.190, del 25 novembre 2024, che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (decreto legislativo). Il provvedimento è detto anche Testo Unico Rinnovabili.

Ricordiamo che il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 novembre, in esame definitivo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento scaricabile a fine articolo.

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Indice

Obiettivi e finalità del Testo Unico Rinnovabili

Il decreto ha l’obiettivo di definire i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento degli impianti esistenti, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili.

Un aspetto cruciale del decreto è la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, garantendo al contempo la concorrenza tra gli operatori del settore. Si pone particolare attenzione alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure, allineandosi alla normativa europea.

Principi generali e regimi amministrativi

La realizzazione degli interventi è soggetta a regime di autorizzazione, basato sui principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. Gli interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Le procedure amministrative devono rispettare principi di celerità, uniformità territoriale e non aggravamento degli oneri, oltre a garantire pubblicità, trasparenza e partecipazione degli interessati.

Il decreto stabilisce tre principali regimi amministrativi:

  • attività libera per gli interventi che non richiedono permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per interventi che richiedono: dichiarazioni sostitutive, dichiarazione di disponibilità della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi, asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete e nei casi in cui sussistano vincoli, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.
  • Autorizzazione Unica per interventi elencati nell’Allegato C. All’istanza sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, compresi nel provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo.

Digitalizzazione e modelli unici

Un’importante innovazione introdotta dal decreto è la digitalizzazione delle procedure amministrative attraverso la piattaforma unica digitale SUER.

I modelli unici semplificati devono essere resi disponibili telematicamente dai gestori di rete, riducendo così gli oneri burocratici per gli operatori economici.

Abrogazione norme ed entrata in vigore

Il decreto prevede l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo Testo Unico Rinnovabili, con l’obiettivo di creare un quadro normativo più chiaro e coerente per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto di riordino FER rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e trasparenza nei processi autorizzativi per le energie rinnovabili in Italia.

Il testo del provvedimento riporta che Stato, regioni, enti locali e qualunque altro soggetto coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate TUR dovranno adeguarsi alle disposizioni entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il TUR entra in vigore il 30 dicembre 2024.

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GU n.291 del 12 Dicembre 2024 – Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190

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