Il testo Legge di Bilancio 2021 è stato ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021 e contiene le note esplicative per agevolare la lettura delle disposizioni di legge modificate o soggette al rinvio.
Tuttavia è bene precisare che della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi.
Il testo iniziale della Legge di Bilancio 2021 è stato pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 322 del 30 dicembre 2020.
Legge di Bilancio 2121 e i bonus edilizi
Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2021 sono state confermate per il nuovo anno le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi e tra le novità introdotte, la più rilevante interessa la proroga al superbonus 110%, prevista al 30 giugno 2022.
Prorogati fino al 31 dicembre 2021 anche ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus verde e bonus facciate.
Inclusi nella manovra 2021: il rifinanziamento del bonus mobili e la detrazione del 50% per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Introdotto anche il bonus idrico per le persone fisiche residenti in Italia, pari a 1.000 euro per ogni beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, al quale si aggiunge un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo ed erogate da acquedotti.
Per conoscere meglio requisiti, destinatari e modalità in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per ottenere i bonus edilizi previsti per il 2021.
Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500 mila euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione come previsto all’ormai celebre art. 119 del decreto Rilancio (incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
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Foto: iStock.com/Andrii Yalanskyi
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