Nello specifico, il contribuente sta per stipulare con la proprietà il cosiddetto “compromesso”, ovvero il contratto preliminare di vendita, con cui le parti intenzionate a concludere una compravendita (chi acquista: promissario acquirente, chi vende: promittente alienante) si impegnano a stipularla in un momento successivo. Ricordiamo che questo contratto ha effetti obbligatori, determinando di fatto l’obbligo per i contraenti di concludere il contratto di vendita definitivo in un momento successivo.
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La risposta che si legge nella rubrica, a cura di Paolo Calderone, è positiva. Infatti, in linea generale, il Superbonus spetta ai soggetti “che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo” al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese per questi lavori, se antecedente.
Quindi, in presenza dei requisiti e di tutte le condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), tra i soggetti aventi il diritto di richiedere l’agevolazione prevista dal Superbonus rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati. Lo si legge con chiarezza nella circolare n. 24/2020, al punto 1.2:
“Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato“.
È necessario quindi che sia stato firmato e registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile (il cosiddetto compromesso).
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In queste circostanze, conclude la risposta di FiscoOggi, non è necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo questa “implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile”, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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Immagine: iStock/12875116
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