In prossimità dell’adempimento annuale sono tante le novità che riguardano gli oneri, deducibili e detraibili, che affolleranno i modelli dichiarativi.
Come generalmente accade, l’interpretazione delle norme non è sempre facile e l’associazione fra ciò che è fiscalmente ammesso e quello che realmente si vuol utilizzare per ridurre il carico fiscale difficilmente trova una corrispondenza immediata.
L’Amministrazione finanziaria si è puntualmente adoperata per risolvere “per tempo” le criticità, pubblicando lo scorso 31 maggio la circolare 13 che affronta tante tematiche e questioni attinenti proprio la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e, al contempo, chiarisce quali sono i benefici vigenti e qual è l’idonea documentazione per l’ammissibilità delle spese e degli oneri da poter portare in deduzione nel proprio modello dichiarativo.
Sismabonus, ecco cosa fare punto per punto
Con riferimento alle spese sostenute dal contribuente per eseguire lavori per il miglioramento e l’adeguamento antisismico la circolare fornisce anche importanti chiarimenti di cui diamo evidenza nel prosieguo.
Ma vogliamo richiamare l’attenzione del lettore sugli elementi da tenere in considerazione per poter fruire del cosiddetto Sismabonus e scongiurare anche future contestazioni, ovvero:
– procedere con la corretta compilazione del modello Unico/2019 o modello 730/2019;
– verificare la documentazione di spesa e le attestazioni necessarie all’ammissibilità delle spese;
– conservare dei documentazione attinente gli interventi antisismici realizzati.
Andiamo con ordine.
Cosa inserire in dichiarazione?
Per prima cosa, osserviamo che la misura della detrazione, così come il riparto in più anni del beneficio, varia a seconda dell’anno in cui sono sostenute le spese e a seconda degli interventi effettuati sugli edifici ubicati nelle zone sismiche; inoltre, se i lavori riguardano l’adozione di misure antisismiche che comportano anche il passaggio a classi di rischio inferiori la detrazione spetta in misura maggiore.
Ulteriori peculiarità, anche ai fini della compilazione del modello dichiarativo, sono disposte allorquando i lavori sono effettuati in parti condominali.
Leggi anche Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione
Ciò premesso, possiamo sintetizzare ai fini compilativi della dichiarazione dei redditi 2019, riferita al periodo d’imposta 2018, che le spese sostenute nell’anno 2018 o negli anni precedenti, relative a interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica vanno indicate, con riferimento al modello Redditi PF, nel quadro RP, sezione III A, righi da RP41 a RP47.
Ogni rigo è suddiviso in colonne nelle quali occorre indicare le specificità dell’agevolazione spettante. Riportiamo di seguito i campi “principali” da compilare, afferenti le spese per i lavori “antisismici” realizzati, ovvero:
– nella Colonna 1 (Anno): occorre indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2018);
– nella Colonna 2 (Codice): occorre indicare il codice che “identifica” della detrazione spettante;
– nella Colonna 3 (Codice fiscale): va compilata solo in alcuni casi con il codice fiscale del Condominio, secondo le particolarità specifiche in relazione ai lavori e alle parti condominiali interessate;
– nella Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018, in particolare per le spese sostenute nel 2018 andrà indicato il numero ‘1’;
– nella Colonna 9 (Importo spesa): occorre indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1.
I dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per poter fruire della relativa detrazione dovranno essere , invece, indicati nella successiva sezione III B e precisamente nei righi da RP51 a RP53.
Ma vogliamo richiamare l’attenzione sul campo che fa la differenza in termini di identificazione della detrazione spettante, ovvero la colonna 2 dei righi da RP41 a RP47 della sezione IIIA del quadro RP.
Ecco quali sono i codici da indicare in dichiarazione per un contribuente persona fisica sono:
1) per gli Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono state attivate:
– entro il 31 dicembre 2016, occorre indicare il Codice “4” nella colonna 2 dei righi RP41 a RP47;
– dopo il 1° gennaio 2017 occorre indicare il Codice “5”;
2) per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, che comportano anche il passaggio a classi di rischio inferiori, la misura delle detrazioni è maggiore come sappiamo e i codici da utilizzare sono:
– il codice “6” per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
– il codice “7” per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
3) Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 il codice da utilizzare è:
– il codice “8” per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per le quali compete una detrazione del 75% cioè quando si tratta di spese per interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
– il codice “9” per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per le quali compete una detrazione del 85% cioè quando si tratta di spese per interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad due classi di rischio inferiore.
ATTENZIONE: per i contribuenti che compilano il modello 730/2019, la sezione di riferimento è la Sezione III A del Quadro “E” e i righi di riferimento sono da E41 ad E43.
Per approfondire Sconto equivalente sismabonus, come funziona?
Cosa è il sismabonus?
Il cosiddetto Sismabonus è un’agevolazione fiscale che riconosce una detrazione fiscale, ovvero una riduzione delle imposte, spettante a coloro che eseguono interventi su edifici ubicati in zone “sismiche”, opportunamente identificate dal governo, riguardanti l’adozione di misure antisismiche e esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Nel tempo i benefici spettanti ai contribuenti sono cambiati per il susseguirsi degli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese e in parte per incentivare anche per favorire un adeguamento e una messa in sicurezza degli edifici stessi.
Il Sismabonus fino al 2016
La misura agevolativa riguarda le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità – ovvero le zone 1 e 2 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – riferite a costruzioni adibite a:
– abitazione principale;
– attività produttive: cioè le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
ATTENZIONE: la detrazione è riferita alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 fino al 31 dicembre 2016.
L’agevolazione prevede una detrazione nella misura del 65 % , da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione spetta a condizione che le procedure di autorizzazione siano state avviate a decorrere dal 4 agosto 2013.
La detrazione è minore quando si tratta di spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2016 e gli interventi riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo; in questo caso la detrazione è pari al 50%.
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 relative a interventi attinenti all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive il codice da indicare in dichiarazione è il 4.
Cosa cambia nel Sismabonus dal 2017
Le regole per i benefici riguardanti i lavori per interventi antisismici cambiano dal 1° gennaio 2017, si riduce la misura della detrazione spettante e le quote in cui essa può essere ripartita.
Secondo le nuove regole, la detrazione spetta nella misura del 50 %, nel limite di spesa di 96 mila euro riferita a ogni unità immobiliare per ciascun anno; inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Se poi dagli interventi antisismici deriva la diminuzione della classe di rischio sismico, spetta una maggiore detrazione.
Con queste nuove disposizioni il contribuente non può più scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio e, dunque, dovrà necessariamente ripartire la detrazione sempre in 5 rate.
Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione ai sensi dell’art. 16-bis c.1 lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.
Potrebbe interessarti Decreto Crescita: Ecobonus e Sismabonus diventano sconti sui lavori
In particolare, la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a:
– edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003;
– costruzioni adibite a abitazione, anche diversa da quella principale, oppure attività produttive.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
ATTENZIONE: la nuova detrazione è riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021.
Se dalla realizzazione degli interventi deriva anche una riduzione del rischio sismico, come accennato, la misura della detrazione d’imposta è maggiore, ovvero pari al:
– 70 % se si determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
– 80 % se si determina il passaggio a due classi di rischio inferiore.
In ogni caso, la misura maggiore di detta detrazione è ripartita in 5 rate di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) % dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.
Si ricorda che l’Amministrazione, Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017), ha chiarito in riferimento al predetto limite di spesa che non sono compresi:
– gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio,
– gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici
per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 % nei limiti specifici.
La nuova detrazione è riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 , in dichiarazione dei redditi i dati da indicare sono quelli riportati nella tabella che segue:
Sismabonus per gli interventi condominiali
Una specifica agevolazione è riservata quando gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e lavori realizzati portano a una riduzione della classe di rischio sismico.
In questi casi la detrazione spetta nelle seguenti misure:
– 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
– 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per il calcolo della soglia massima delle spese ammesse alla detrazione occorre tener conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. La detrazione così determinata va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
I beneficiari della detrazione, inoltre, hanno facoltà di cedere il credito – nella misura corrispondente alla detrazione – ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Il credito non può essere ceduto a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
In dichiarazione dei redditi i dati da indicare sono quelli riportati nella tabella che segue:
Quali documenti conservare?
Per non perdere i benefici acquisiti e, dunque, fruire delle detrazioni spettanti afferenti il sismabonus è necessario e, dunque, consigliabile procedere con la conservazione di un vero e proprio fascicolo composto dalla documentazione che attesti e comprovi i lavori e le spese sostenute.
Approfondisci con: L’Ecobonus nella dichiarazione dei redditi
Nello specifico parliamo della documentazione da controllare e da conservare per eventuali futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ecco il dettaglio dei documenti, indicati nella Circolare n.13/E/2019, da “salvare” secondo l’Agenzia delle Entrate:
– abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
– attestazioni di spesa, ovvero le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
– attestazione del pagamento, cioè copia della contabile bancaria attestante il Bonifico bancario ovvero il bollettino/ricevuta postale (anche on-line) da cui risulti la:
- causale del versamento,
- codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione,
- codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
– altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito mediante il bonifico bancario (si tratta, ad esempio, dei pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
– autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
– dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione (in assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta);
– autocertificazione, in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione) occorre predisporre una autocertificazione che:
- attesti la natura dei lavori effettuati,
- indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
– atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente;
– comunicazione preventiva in cui è indicata la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, se la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
– copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento