Sismabonus. Differenza tra opere collegate e correlate all’intervento di riduzione rischio sismico

L’intervento di categoria superiore è quello di riduzione del rischio sismico e quelli assorbiti quelli collegati e correlati di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera

Con la Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato il Sismabonus fino a tutto il 2024 ed il Super Sismabonus in alcuni casi fino a tutto il 2023, si tratta quindi di concetti ancora molto attuali.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto quanto meno dal 2017 il concetto di opere collegate e correlate a quelle di riduzione del rischio sismico, ma che significato dargli?

Certamente non lo stesso, altrimenti non sarebbe stato necessario specificarle entrambe, sia allora ma anche in recenti Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpello emesse dall’Agenzia dell’Entrate.

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Vediamo come vengono espressi questi concetti nella Risoluzione 147/E del 29/11/2017:

… la scrivente, concordando con l’istante, ritiene che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (cfr. circ. n. 7 del 2017).

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Analogia con il Bonus Casa e carattere assorbente

Circa il carattere assorbente > di cui si è parlato anche nell’articolo Bonus Casa 50% e Superbonus: come usufruire di entrambe le agevolazioni < la richiamata Circolare 7 del 2017, afferma:

Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative.

Il riferimento è qui all’applicazione del Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione, l’agevolazione del 50% prorogata dalla Legge di Bilancio fino alla fine del 2024.

Quando si esegue un intervento di recupero di una unità immobiliare residenziale, capita ad esempio che si eseguano anche opere di manutenzione ordinaria che non sarebbero comprese nell’agevolazione, perché normalmente ammesse solo nelle parti comuni degli edifici, mentre l’Agenzia delle Entrate ne conferma l’agevolazione.

Si sta parlando indistintamente di due tipologie di manutenzione ordinaria:
a) opere che di finitura, conseguenti ad altre di manutenzione straordinaria, come ad esempio la tinteggiatura completa di una parete nella quale è stata aperta una nuova porta;
b) opere di finitura in altre parti dell’unità immobiliare non interessate da alcun altro intervento, come ad esempio la tinteggiatura di locali non interessati dalle opere di manutenzione straordinaria.

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La differenza tra interventi collegati e correlati

A parere di chi scrive, quello al punto a è un intervento collegato, mentre al punto b è descritto un intervento correlato.

In altre parole:

  • gli interventi collegati sono quelli che si è obbligati ad effettuare per completare quello previsto di categoria superiore,
  • gli interventi correlati sono altri di qualunque tipologia, realizzati contemporaneamente, ovvero all’interno del medesimo intervento edilizio.

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Le specificità per il Sismabonus e il Super Sismabonus

Tornando alla Risoluzione 147/E del 29/11/2017, l’intervento di categoria superiore è quello di riduzione del rischio sismico e quelli assorbiti quelli collegati e correlati “di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera“.

Si tratta quindi sia di opere collegate, indispensabili per completare gli interventi di riduzione del rischio sismico (ad esempio la demolizione e ricostruzione di un pavimento per consolidare un solaio sottostante), ma anche di correlate realizzate (all’interno dello stesso intervento complessivo) in altre parti dell’unità immobiliare (come ad esempio il rifacimento di un bagno) dove opere di riduzione del rischio sismico non sono previste.

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Le opere collegate, per definizione sono presenti anche in un intervento di Ecobonus (o Super Ecobonus); ad esempio per coibentare una copertura, sarò costretto anche a rimuoverne il manto ed posarlo nuovamente ed anche in questo caso sono assorbite dall’intervento che le ha richieste.

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Le opere correlate, hanno invece un trattamento differente nelle due agevolazioni in abito Sismico ed Energetico;

  • in presenza di Sismabonus o Super Sismabonus, le opere correlate sono agevolabili con le aliquote maggiorate di questi ultimi (fino all’85% il primo e 110% il secondo) e fino al loro massimale;
  • in presenza di solo Ecobonus o Super Ecobonus, le opere correlate sono agevolabili con l’aliquota Bonus Casa del 50%, ma fino all’autonomo ed aggiuntivo massimale di quest’ultima agevolazione.

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Esiste un caso in cui i differenti massimali Bonus Casa e Sismabonus sono disponibili in concomitanza ed è quello degli edifici condominiali, come anche di recente illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad Interpello n. 806 del 13/12/2021. Di questo ne parliamo nell’articolo > Sismabonus, Bonus Casa 50% e condomini: moltiplicazione di massimali? <

Articolo a cura dell’Ing. Guido Violani

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Foto:iStock.com/fotokraftwerk

Redazione Tecnica

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