Dopo nove articoli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, in un prossimo futuro, formeranno un testo rivolto a coloro che iniziano il “cammino” verso la conoscenza di questa materia, apriamo una nuova serie di elaborati con un contenuto diverso rispetto ai precedenti [1].
Infatti, all’inizio della mia esperienza su Ediltecnico, ho esordito con la storia della materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sino a far comprendere i principi generali della stessa, ma ora i temi che saranno affrontati si presenteranno in forma più discorsiva e non si legheranno a concetti esclusivamente nozionistici; certo, non si perderà mai il riferimento alle nozioni acquisite, che serviranno come “stella polare” per la nostra discussione. Iniziamo, quindi, il nuovo percorso!
Tra gli articoli che ho scritto, questo è interessante:
Rappresentante dei Lavoratori: quali sono, precisamente, i suoi compiti?
Rapporto AiFOS 2018
Prima d’iniziare la nostra disquisizione in merito ai rapporti tra RSPP e RLS, è d’obbligo accennare al Rapporto AiFOS del 2018 [2], che tratta anche delle relazioni tra le citate figure. Scendendo nel particolare, nell’atto menzionato si affrontano varie tematiche, come la cultura della sicurezza partecipata: RLS e RSPP tra legislazione e prassi, l’azienda e il lavoro, nonchè altre argomentazioni che è utile leggere attentamente per trarne un sicuro “beneficio culturale”.
Non a caso ho desiderato scrivere su questo argomento, stante la difficoltà di rapporti tra queste due figure, infatti in un articolo comparso su una rivista specializzata [3] il titolo è così definito: “La difficile collaborazione tra RSPP, RLS e Medico Competente”, questo la dice tutta su un rapporto che va ben oleato, altrimenti se posto in un ingranaggio aziendale così, tanto per essere inserito in un organigramma, potrebbe bloccare tutta la macchina della prevenzione con gravi ripercussioni sui fruitori della sicurezza.
Bene, ora torniamo per un momento alla definizione di RSPP e RLS.
Le relazioni tra RSPP e RLS
La definizione di RSPP e RLS
Il RSPP, come più volte ripetuto, è un soggetto designato dal DL, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti principali (v.art. 33, D.L.vo cit.) sono quelli dell’individuazione dei fattori di rischio e, in collaborazione con il DL e MC, quello della valutazione e dell’elaborazione delle misure di prevenzione, della salubrità degli ambienti di lavoro, l’informazione e la formazione e la riunione periodica annuale (ex art.35 D.L.vo cit.), mentre il RLS sarà l’anello di congiunzione tra lavoratore e Datore di Lavoro.
Il RLS, infatti, sarà titolare dei diritti di collaborazione e di controllo sulla c.d. funzione prevenzionale [4] riconosciutagli dal legislatore come funzionali alla sicurezza sul lavoro partecipata, e rapportandosi continuamente con il RSPP, fornirà a quest’ultimo l’indispensabile “flusso informativo” per l’adozione di importanti decisioni.
Quindi, in una parola, il RSPP e il RLS dovranno “mantenere” i luoghi di lavoro il quanto più possibile sicuri per l’espletamento dell’attività del lavoratore dove la figura del RLS sarà il necessario contraltare del Responsabile del Servizio affinchè la sicurezza nel luogo di lavoro sia reale e non fittizia. In una parola: efficienza e sicurezza del lavoro a vantaggio del lavoratore!
Leggi anche Sicurezza sul lavoro. Pericolo, rischio e danno: concetti connessi
RSPP e RLS: rapporti e influenze tra due figure
Come in tutti gli avvenimenti della vita, anche non lavorativa, si potranno creare situazioni che faranno crescere positivamente qualsiasi tipo di cultura e altre posizionate “al margine”, ovvero degradate e che daranno, necessariamente, un’immagine negativa di una qualsiasi organizzazione aziendale o sociale.
In questo contesto, s’inserisce il rapporto di tipo “sindacale-non collaborativo” e quello “sindacale-collaborativo”. La prima ipotesi si ha quando si vogliono complicare le regole della sicurezza, mettendo in difficoltà il DL o il RSPP per raggiungere un “obiettivo di scuderia”. Facendo così, generalmente, si assiste a una goffa esibizione e, in varie circostanze, si evidenzia una falsa saccenza che conduce a una polemica sterile, mentre laddove vi è un costruttivo dialogo, ci troveremo nella seconda ipotesi che va a vantaggio di tutti e, in primis, del lavoratore.
Il RSPP, quindi, dovrà necessariamente essere molto equilibrato e scevro da condizionamenti per gestire al meglio un qualsiasi dibattito, pur rimanendo il motore del sistema prevenzionistico.
Da quanto detto, appare evidente che il rapporto tra RSPP e RLS dovrà essere leale e non arroccato su questioni che separano tali figure a svantaggio del prestatore di lavoro, e per converso, il RSPP dovrà coinvolgere i RLS informandoli tempestivamente di ogni evento afferente alla sicurezza affinchè non si dica che quest’ultimi non erano a conoscenza di una determinata situazione aziendale.
Certo, il RSPP viene spesso visto, erroneamente, come un rappresentante diretto del DL, invece è l’alter ego dello stesso, ovvero colui che – seppur legato da un rapporto di fiducia con il DL – è allo stesso tempo svincolato e libero nell’agire aziendale, mentre i RLS che sono eletti dai lavoratori si dovranno interfacciare con la cd. ”catena di comando” dell’azienda.
Da ultimo, mi piace riportare un concetto comparso nella nota Rivista dell’AiFOS [5] dove si afferma che ”la sicurezza, la salute e il benessere sul lavoro devono essere posti al vertice delle politiche nazionali e internazionali per consentire lo sviluppo di una vera e propria cultura della prevenzione non solamente presso il luogo di lavoro. Un lavoro che permetta di impostare un sistema di sicurezza e salute, supportato a vari livelli da una serie di attori sociali, sarebbe capace di portare effetti positivi non solo ai datori di lavoro e ai dipendenti, ma alla società nel suo insieme”.
Ecco, quindi, che il DL dovrà – da buon Dirigente d’azienda – fare da trait d’union tra le figure del RSPP e del RLS e non solo, anche perché ricordiamo che l’organigramma della sicurezza non si riduce solo a questi due attori, bensì coinvolge un intero e più ampio sistema [6] finalizzato al “benessere lavorativo” cui risponde il DL e che si riflette sulla generalità dei consociati.
Note
[1] Proprio per tale motivo, si daranno per acquisite le conoscenze circa i significati degli acronimi usati nel presente articolo e nei successivi.
[2] La Ricerca completa che costituisce il Rapporto AiFOS 2018 è pubblicata integralmente sul sito www.aifos.it
[3] Più info su Puntosicuro.it
[4] F. Stolfa, Diritto della sicurezza nel lavoro, Cacucci Editore, Bari, 2001, p.31 ss.
[5] Quaderni della sicurezza AiFOS, n.4 –anno IX – ottobre-dicembre 2018- pag.8.
[6] Più info sull’organigramma
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