In tutte le aziende con oltre 15 lavoratori il datore di lavoro, sia in modo diretto che mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha l’obbligo di convocare riunioni periodiche di prevenzione e protezione rispetto ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 35, c. 1, del D.Lgs. 81/08.
Al di sotto di questa soglia è l’RLS ad avere la facoltà di convocare la riunione, una novità rispetto al precedente c. 4 ex art.11 D.lgs. 626/94 poiché per la prima volta viene introdotto un “diritto” dell’RLS prima inesistente. Le riunioni periodiche sono estremamente importanti poiché consentono di definire il piano d’azione per gestire la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. A queste riunioni, che devono essere indette almeno una volta l’anno, prendono parte:
- Il Datore di Lavoro;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- Il Medico Competente (nel caso in cui sia stato nominato);
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Secondo la normativa vigente la riunione periodica deve aver luogo non solo una volta l’anno, ma ogni volta che intervengano cambiamenti significativi nelle condizioni di esposizione al rischio, cambiamenti che potrebbero avere delle ripercussioni negative sulla sicurezza e salute dei lavoratori. La violazione dell’obbligo è inoltre sanzionata, sulla base dell’art. 18, c. 1, lett. v), con un’ammenda che va da 2.192 a 4.384 euro.
Qualora l’RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano inadeguate si può far ricorso alle autorità competenti, che saranno chiamate all’intervento ispettivo e ad emettere una prescrizione ad adempiere, secondo la previsione dell’art. 301 del D.Lgs. 81/08 e secondo le modalità estintive del reato di cui all’art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
L’RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica anche in relazione ai contenuti del comma 2 dell’art.35. Questo comma elenca i punti salienti che devono obbligatoriamente essere trattati nel corso dell’incontro dal datore di lavoro:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Grazie alle riunioni periodiche è possibile individuare delle buone prassi e modalità operative, atte a garantire la prevenzione di infortuni e malattie professionali e a migliorare lo stato di salute complessivo del luogo di lavoro, offrendo validi strumenti e linee guida per un sistema di gestione della salute e della sicurezza adeguati.
Per tali ragioni è di vitale importanza che sia predisposto un piano d’azione che attribuisca compiti e definisca con precisione ruoli e responsabilità. Quanto emerso durante l’incontro, incluse le decisioni prese e le azioni ancora da intraprendere, sarà inserito all’interno di un apposito verbale, elaborato con l’assenso di tutti i presenti, a disposizione di chiunque desideri consultarlo in seguito.
Risulta evidente la rilevanza delle riunioni periodiche al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro e per questo sarà importante fissare dei criteri di controllo e prevedere dei termini di scadenza per misurare la reale efficacia delle azioni intraprese.
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