Sicurezza e formazione del personale scolastico

Chi deve formarsi tra i lavoratori? E quali sono gli obblighi del dirigente scolastico? Come sono strutturati i corsi?

Tommaso Barone 10/10/17

L’inizio della Scuola è sempre un periodo un po’ complesso. Tra programmazione didattica e appuntamenti di ogni genere bisogna però ricordare anche di riservare una parte importante alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il Dirigente Scolastico deve infatti programmare la Riunione Periodica, prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/08, utile a sottoporre ai vari partecipanti (preposti e RLS):

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionale e sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, al fine di garantire la sicurezza e la protezione della salute all’interno del luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori infatti vanno debitamente informati e formati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.LGS. 81/08. Secondo l’art.36 il datore di lavoro deve informare il lavoratore su:

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  • i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il lavoratore sarà informato sui rischi specifici cui è esposto nello svolgimento delle sue mansioni, sui pericoli legati all’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi in base alle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il lavoratore dovrà inoltre ricevere una formazione generale (4h) e una formazione specifica 8h. La formazione verterà in particolare sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni dello specifico settore di appartenenza.

Quali sono i lavoratori da formare?

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori. In ambito scolastico le figure da formare sono:

  • collaboratori scolastici
  • personale amministrativo
  • docenti
  • assistenti tecnici di laboratorio
  • allievi equiparati ai lavoratori

In particolare coloro che hanno una Formazione inadeguata o non erogata o non documentata dovranno seguire un corso formazione sicurezza dei lavoratori di 12 ore, i neoassunti che hanno già effettuato la formazione presso un’altra scuola potranno essere esonerati, i neoassunti  con  formazione  effettuata  presso  un’azienda di  altro può essere esonerato solo dal seguire la formazione generale (le restanti 8 ore dovranno essere svolte entro 60 giorni), gli studenti equiparati ai lavoratori (12 ore).

Come sono strutturati i corsi

I corsi di formazione prevedono un soggetto organizzatore, un responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti coinvolti, che devono dimostrare di essere in possesso di un’esperienza triennale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I corsi potranno prevedere un massimo di 35 partecipanti che dovranno frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. Le ore di formazione effettuate dovranno essere adeguatamente documentate, attraverso l’uso di appositi registri e il rilascio degli attestati. Anche il Rappresentante dei Lavoratori nel settore sicurezza potrà essere consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 50, comma d, del D.lgs. 81/08)

La formazione va periodicamente aggiornata. Per i  lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore su aspetti non proposti nei corsi base, quali:

  • approfondimenti giuridico normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Per scoprire ulteriori dettagli sulla formazione del personale scolastico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrete scrivere un’email a info@tommasobarone.it o visitare il sito www.tommasobarone.it.

Tommaso Barone

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