Il recente e tragico incidente avvenuto a Crans-Montana ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico, in particolare quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e alle attività di intrattenimento.
L’episodio ha infatti messo in evidenza una criticità già nota agli operatori del settore: la frequente incertezza nell’inquadramento normativo di bar e ristoranti che ospitano musica, eventi o forme di intrattenimento, con conseguenti dubbi sugli adempimenti antincendio applicabili. Proprio per evitare interpretazioni difformi sul territorio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco nei giorni scorsi ha emanato una circolare di indirizzo (scaricabile a fine articolo) finalizzata a garantire uniformità applicativa. Vediamone i punti salienti.
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Indice
- Bar e ristoranti: quando NON sono soggetti al DPR 151/2011
- La distinzione fondamentale: bar e ristoranti vs locali di pubblico spettacolo
- Musica dal vivo e karaoke: quando restano attività accessorie
- Sicurezza antincendio nei bar e ristoranti: il ruolo della valutazione del rischio
- DVR e prevenzione incendi: due piani distinti ma coordinati
- Piano di emergenza: quando è obbligatorio
- Il ruolo degli addetti antincendio
- Un indirizzo operativo per progettisti e gestori
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Il Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi, giunto alla quinta edizione, raccoglie in un unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività a rischio di incendio, fornendo gli approfondimenti necessari per le casistiche per le quali spesso risulta difficile l’individuazione della soluzione, e sviluppa anche l’applicazione del Codice di prevenzione incendi che è basato su nuovi strumenti di progettazione, più versatili e riconosciuti a livello internazionale, in grado di pervenire a soluzioni tecniche più efficaci. L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza delle attività a rischio di incendio, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza. Il manuale costituisce quindi un indispensabile supporto di riferimento per i professionisti antincendio che, nell’attività di progettazione, sentono sempre più l’esigenza di disporre di informazioni organiche relative agli aspetti tecnici della sicurezza antincendio e alle procedure amministrative. In relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni, il manuale consenteagli incaricati delle verifiche l’approfondimento di specifiche tematiche delle disposizioni tecniche di sicurezza antincendio, che spesso risultano molto complesse e che richiedono, per la loro soluzione, studi, approfondimenti e conoscenze specifiche nel settore dell’antincendio.Claudio Giacalone, laureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Svolge attualmente la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Como. È stato componente della speciale commissione di vigilanza integrata EXPO, che ha valutato la sicurezza dei padiglioni espositivi di EXPO MILANO 2015. È stato componente del gruppo di lavoro che ha predisposto la regola tecnica verticale sulle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento
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Bar e ristoranti: quando NON sono soggetti al DPR 151/2011
Un primo punto fermo ribadito dalla circolare riguarda l’assoggettabilità al DPR 151/2011 (procedimenti di prevenzione incendi). I bar e i ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011 e non sono quindi tenuti, di regola, agli adempimenti previsti per le attività controllate dai Vigili del Fuoco.
Restano tuttavia soggette agli adempimenti antincendio le eventuali attività a servizio, come ad esempio:
- impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW;
- altre attività ricomprese nell’Allegato I del DPR 151/2011 presenti all’interno dell’esercizio.
La distinzione fondamentale: bar e ristoranti vs locali di pubblico spettacolo
Il nodo centrale affrontato dalla circolare riguarda la distinzione tra esercizi di somministrazione e locali di pubblico spettacolo, disciplinati dagli articoli 68 e 80 del TULPS. Rientrano tra i locali di pubblico spettacolo – e sono quindi soggetti a specifiche regole tecniche antincendio – le attività caratterizzate da:
- intrattenimento come funzione prevalente;
- elevato affollamento;
- permanenza prolungata del pubblico.
È il caso, ad esempio, di discoteche e sale da ballo, per le quali trovano applicazione:
- il DM 19 agosto 1996 (regola tecnica tradizionale);
- la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi (DM 22 novembre 2022);
- il DPR 151/2011, attività n. 65, al superamento delle soglie dimensionali o di capienza.
Musica dal vivo e karaoke: quando restano attività accessorie
Un tema ricorrente nella pratica riguarda la presenza di musica dal vivo, DJ set o karaoke nei bar e ristoranti.
La circolare chiarisce che tali attività non modificano l’inquadramento dell’esercizio se:
- non sono svolte in sale appositamente allestite per spettacoli;
- non comportano l’aspetto danzante;
- la capienza della sala non supera le 100 persone;
- l’intrattenimento resta accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione.
Diversamente, quando l’intrattenimento diventa l’elemento dominante e comporta modifiche funzionali (layout, gestione dell’affollamento, impianti, modalità di esercizio), si rende necessario rivalutare l’attività nel suo complesso.
Sicurezza antincendio nei bar e ristoranti: il ruolo della valutazione del rischio
In assenza di una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, la circolare ribadisce che la sicurezza antincendio deve essere definita attraverso una valutazione del rischio incendio, sviluppata dal datore di lavoro secondo i criteri del DM 3 settembre 2021.
I criteri progettuali e gestionali possono fare riferimento:
- al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 – RTO), con definizione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione;
- in alternativa, al cosiddetto “Minicodice” (Allegato I del DM 3 settembre 2021) per i luoghi di lavoro a basso rischio, se ne ricorrono i presupposti.
DVR e prevenzione incendi: due piani distinti ma coordinati
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza.
Il DVR è finalizzato alla tutela dei lavoratori e deve considerare i rischi connessi all’organizzazione del lavoro (>> per approfondire consigliamo questo volume). Tuttavia, la presenza del pubblico può incidere indirettamente sulle condizioni operative, ad esempio in caso di:
- picchi di affollamento;
- interferenze operative;
- modifiche del layout.
La normativa antincendio, invece, assume come riferimento tutti gli occupanti, indipendentemente dal loro ruolo (lavoratori, clienti, visitatori).
Piano di emergenza: quando è obbligatorio
Piano di emergenza: quando è obbligatorio
La circolare richiama quanto previsto dal DM 2 settembre 2021, che impone la predisposizione del piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, a prescindere dal numero di addetti;
- attività rientranti nel DPR 151/2011.
Viene inoltre ribadito il principio di inclusività, con l’obbligo di considerare nel piano di emergenza anche le persone con esigenze speciali, coerentemente con l’approccio introdotto dal Codice di prevenzione incendi.
Il ruolo degli addetti antincendio
Un ultimo richiamo riguarda la funzione degli addetti al servizio antincendio, che non si limita all’uso dei presidi, ma comprende:
- la gestione dell’emergenza;
- il controllo delle condizioni di esercizio;
- la prevenzione di comportamenti a rischio da parte degli avventori (fiamme libere, fumo, uso improprio degli spazi).
La loro designazione, formazione e presenza numerica devono essere coerenti con lo scenario di incendio dell’attività.
Un indirizzo operativo per progettisti e gestori
La circolare dei Vigili del Fuoco assume quindi un ruolo chiave nel fornire indirizzi applicativi uniformi, chiarendo confini e responsabilità in un ambito spesso oggetto di interpretazioni contrastanti. Per progettisti antincendio, tecnici comunali e gestori di locali, il messaggio è chiaro: non conta solo la denominazione dell’attività, ma la sua configurazione reale e il modo in cui viene esercitata, in un’ottica di sicurezza sostanziale e non meramente formale.
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