Con la sentenza 232/201, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme della legge della Regione Sicilia 16/2016 con la quale è stato recepito il Testo Unico in edilizia (decreto 380/2001). In sostanza, sono stati considerati illegittimi: gli interventi su impianti rinnovabili senza titolo edilizio, il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda, l’inizio dei lavori antisismici senza permesso. Ma vediamo meglio i dettagli.
Illegittimi gli interventi senza titolo abilitativo
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera f) della legge regionale che consente di realizzare senza titolo abilitativo tutti gli interventi sugli impianti a energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28* senza previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare.
(*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
Casi in cui è illegittimo il permesso in sanatoria
Sono illegittimi anche i commi 1 e 3 dell’art. 14, dove, rispettivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e dove si parla di «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.
Illegittimo iniziare i lavori antisismici senza autorizzazione
Dichiarato illegittimo anche l’art. 16, comma 1, dove consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, senza la necessità della previa autorizzazione scritta. Illegittimo anche il comma 3, dove stabilisce che per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile:
– gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici,
– le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica,
– le varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale.
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