Sconto al posto dell’ecobonus: come funziona

L’ecobonus è ammesso su tutte le tipologie di immobili, compresi quelli commerciali, purché siano già riscaldati

Lisa De Simone 20/06/19

Anche le imprese che accettano di fare lo sconto ai clienti potranno a loro volta cedere lo sconto ai propri fornitori. Una possibilità questa che è stata inserita nel corso dell’esame parlamentare del Decreto Crescita, in corso di conversione, per far fronte alle perplessità delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Entro luglio, con il varo delle norme attuative da parte delle Entrate, comunque, l’operazione potrà entrare a regime.

Ecobonus sostituito dallo sconto immediato

Secondo quanto prevede il testo del Decreto Crescita attualmente in vigore, infatti, i contribuenti che hanno diritto alle detrazione per gli interventi di efficienza energetica possono optare, al posto del loro utilizzo, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Al fornitore lo sconto viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Con le nuove disposizioni, destinate ad andare in vigore entro fine mese, ossia con la definitiva conversione in legge del testo, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Gli interventi sui singoli immobili

Lo sconto al posto del bonus fiscale, comunque, vale solo per l’ecobonus, ossia per tutti quali interventi per i quali è obbligatorio presentare la pratica all’ENEA, e che danno diritto a percentuali di detrazione che vanno da un minimo del 50% ad un massimo del 75% della spesa per gli interventi condominiali. L’ecobonus è ammesso su tutte le tipologie di immobili, compresi quelli commerciali, purché siano già riscaldati.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Classificazione delle opere Interventi Aliquota
Infissi scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro), che rispettino i requisiti di trasmittanza previsti. 50%
Stufe e caldaie sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con:

· caldaie a condensazione di classe A:

· caldaie a biomasse

50%

 

Schermature solari Schermature “tecniche” a protezione di una superficie vetrata applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, applicabili, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti) e mobili. 65%
Riqualificazione globale Interventi sull’intero edificio diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. 65%
Interventi sull’involucro degli edifici Interventi su strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti), a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. 65%
Pannelli solari Installazione di pannelli, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. 65%
Impianti di climatizzazione invernale sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con:

· impianti impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza

· impiantigeotermici a bassa entalpia;

· caldaie a condensazione di classe A con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);

· ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

· generatori d’aria calda a condensazione;

· sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

65%
Boiler Sostituzione dei boiler elettrici con scalda acqua a pompa di calore 65%
Domotica Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti. 65%

 

Più sconti per i lavori condominiali

Più consistenti, invece, gli sconti che si possono ottenere nel caso degli interventi condominiali. In particolare, per tali interventi condominiali. In questo caso, infatti,  oltre alle agevolazioni per la sostituzione degli impianti, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, e del 75%, per gli interventi che riducono la classe energetica complessiva. In queste situazioni in sostanza si potrebbero arrivare a pagare i lavori solo per un quarto, nel caso in cui il fornitore fosse d’accordo a consentire lo sconto.

La cessione ai fornitori

Peraltro accanto allo sconto immediato resta sempre l’opzione della cessione del credito, ma si tratta in realtà di una procedura mai decollata a causa, tra l’altro, dell’eccessiva burocrazia e dei tempi lunghi di attesa che hanno in gran parte scoraggiato le imprese e i fornitori. Con la nuova formulazione, invece, il credito d’imposta sarà immediatamente spendibile anche dalla ditta che esegue i lavori per pagare, a sua volta, i propri fornitori.

Lisa De Simone

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