Sblocca cantieri: incentivi tecnici al Coordinatore della Sicurezza

Nell’intento di privilegiare l’aspetto della pura progettazione interna, il Governo ha contestualmente escluso dall’incentivo alcune cose… Cosa?

Mario Petrulli 26/03/19

Fra le diverse novità contenute nel c.d. Decreto Sblocca Cantieri che interessano in modo particolare i professionisti tecnici vi è il ritorno degli incentivi tecnici per il coordinatore della sicurezza, previsti dal precedente Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/2006).

Nel testo non ancora ufficiale si prevede una integrazione al comma 2 dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo il seguente prospetto:

Testo vigente art. 113 comma 2 nuovo Codice Appalti Nuovo testo modificato dal Decreto Sblocca Cantieri Art. 93 comma 7 vecchio Codice Appalti (Decreto Legislativo n 163/2006)
A valere sugli stanziamenti  di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura  non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  per le funzioni tecniche  svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure  di gara e di esecuzione  dei contratti pubblici, di RUP, di direzione  dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione  e di collaudo tecnico  amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi  prestabiliti A valere sugli stanziamenti  di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura  non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  per le funzioni tecniche  svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione  dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione  e di collaudo tecnico  amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi  prestabiliti Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento [e dei piani generali di sicurezza] quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

 

Come può facilmente evincersi, il Legislatore, nell’evidente intento di privilegiare l’aspetto della “pura progettazione” interna, ha contestualmente escluso dall’incentivo:

  • le attività di programmazione della spesa per investimenti,
  • la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara,
  • la predisposizione ed il controllo di esecuzione dei contratti pubblici[1].

Nasce l’esigenza, perciò, di modificare il regolamento comunale che disciplina gli incentivi in questione; ricordiamo, peraltro, che l’adozione del regolamento comunale è indispensabile per la successiva erogazione: in tal senso, ad esempio, si è espressa la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nel parere n. 198/2018 e la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/2018/QMIG, secondo cui per l’erogazione degli incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati.

È curioso notare che, proprio in questi giorni, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, con la delib. n. 54/2019, depositata lo scorso 4 marzo 2019, aveva affermato, in virtù dell’elencazione tassativa[2] degli aventi diritto contenuta nell’art. 113 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’esclusione del responsabile della sicurezza dai beneficiari degli incentivi in parola; è evidente che la novità normativa rende superata la tesi sostenuta dai giudici contabili siciliani.

18 aprile 2019: lo Sblocca cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Note

[1] Per completezza, non è superfluo ricordare che, secondo il parere n. 21/2018 della sez. reg. di controllo per la Basilicata, è escluso dai beneficiari degli incentivi anche il responsabile del procedimento ex art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, perché di materia espropriativa si tratta nel caso di specie, atteso che “gli espropriatori” non sono espressamente inclusi dalla norma nel novero degli aventi diritto.

[2] Secondo i giudici siciliani, “Appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni espressamente indicate e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore”. In tal senso si sono espresse recenti deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti (cfr., ad esempio, Sez. Aut., delib. n. 6/2018/QMIG; Sez. controllo Liguria, delib. n. 131/2018/PAR) le quali, in tema di tassatività  della previsione normativa, ribadiscono il principio che la suddetta tassatività  che connota la dimensione oggettiva  della fattispecie  non può che riverberarsi sul piano soggettivo, in quanto i destinatari degli incentivi sono individuati o individuabili  con riferimento alle attività incentivate; l’ambito soggettivo dei destinatari  viene, pertanto, delimitato per relationem con riferimento ai soggetti che svolgono  le attività tecniche indicate nel citato art. 113.

Mario Petrulli

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