Il Salva Casa nella regione Umbria: un esempio virtuoso

Anche la Regione Umbria ha emanato una circolare (scaricabile a fine articolo) con la quale sono state fornite indicazioni sull’applicazione del Salva Casa

Andrea Ferruti 04/11/24
Allegati

Un mio precedente contributo sul Salva Casa si concludeva con l’auspicio che altri organi pubblici potessero seguire l’esempio del Comune di Roma con il parere n. 205723 del 21 ottobre 2024 e, ancor prima, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Siciliana sulle modalità applicative del D.L. 65/2024, convertito, con modificazioni, nella L. 105/2024.

Ebbene, a distanza di poco tempo, anche la Regione Umbria ha emanato una circolare (scaricabile a fine articolo) con la quale è stato fornito “uno strumento di orientamento” allo scopo di “consentire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni regionali”, con specifico riferimento alla legge urbanistica n. 1/2015 e succ. mod.

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Indice

Salva Casa: cosa stabilisce la Circolare della Regione Umbria

La circolare regionale n. 235327 del 23 ottobre 2024 è strutturata in due parti.

Una prima parte in cui si analizzano le novità introdotte dal Salva Casa, in tema di:

  • recupero dei sottotetti e deroga alla distanza tra fabbricati;
  • ampliamento degli interventi di edilizia libera, ossia VEPA e pergole bioclimatiche;
  • modalità di accertamento della legittimità delle preesistenze;
  • nuova disciplina dei cambi di destinazione d’uso;
  • segnalazione certificata di agibilità per i cd. mini-alloggi;
  • possibilità di utilizzazione comunale di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
  • aumento delle sanzioni previste per la cd. fiscalizzazione degli abusi;
  • tolleranze edilizie (costruttive ed esecutive);
  • possibilità di regolarizzare interventi eseguiti prima dell’entrata in vigore della cd. Legge Bucalossi;
  • accertamento di conformità ordinario o semplificato (da altri definiti, rispettivamente, “a regime” ed “asimmetrico”);
  • disciplina degli interventi eseguiti in assenza o in difformità della S.C.I.A.

Le indicazioni applicative

A ciascun argomento segue una “valutazione applicativa” che “sintetizza il modus operandi da adottarsi ovvero una operatività diretta del DPR 380/2001, o combinata con la norma regionale” che, come appare evidente, riveste immediata utilità per i numerosi destinatari della circolare n. 235327/2024 indicati all’inizio del documento.

A mo’ di esempio, quindi, si riporta la valutazione applicativa sulle modalità di accertamento (o dichiarazione) della legittimità delle preesistenze: “La materia trattata è disciplinata nel testo unico regionale all’articolo 139 bis, che avendo un contenuto più ristretto rispetto all’attuale norma statale, è da ritenersi disapplicato; conseguentemente l’articolo 9 bis del DPR 380/2001 trova diretta applicazione”.

Infine, la circolare è corredata di un’utilissima appendice in cui è riportata la lettura coordinata degli articoli della legge n. 1/2015, come integrati dal Salva Casa.

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