La figura dell’RSPP è una figura professionale da non sottovalutare: su di lei gravano importanti responsabilità spesso trascurate da parte del datore di lavoro, che sia esso stesso che la esercita o che recluti un professionista esterno a svolgere tale ruolo. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere una “guida” per l’azienda nel campo della sicurezza.
RSPP: i compiti
I compiti del del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dettati dall’art. 33 del d.lgs. 81/08, sono:
- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie, di cui all’articolo 36.
RSPP esterno (non il datore di lavoro)
Quando il datore di lavoro nomina il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), questo collabora con il datore di lavoro stesso, col medico competente per il Lavoro e col Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Il datore di lavoro che si avvale di un professionista esterno per svolgere il ruolo di RSPP deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti (ASPP). I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari, il datore di lavoro che decide di non provvedere egli stesso alla funzione di RSPP, può designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione tra il personale interno all’unità scolastica stessa in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile a svolgere tale ruolo.
L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato il 7 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto ed entrato in vigore a inizio settembre 2016, individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
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RSPP: che preparazione deve avere?
In base all’art. 32 del d.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti sopra indicati, è necessario possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 81/08, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Formazione RSPP e ASPP: cosa cambia con il nuovo Accordo.
Il percorso formativo è stato strutturato in tre moduli: A, B e C.
Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali e può essere svolto in modalità e-learning. Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L’articolazione del modulo B è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto modulo è esaustivo per tutti i settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
La normativa consente di svolgere in modalità e-learning solo il modulo A della formazione iniziale per RSPP/ASPP, sono esclusi i moduli B e C. I responsabili e gli addetti sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento. Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio;
- RSPP: 40 ore nel quinquennio.
Tutti i corsi di aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning.
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza, integrato dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce quali classi di laurea sono esonerate dalla frequenza dei corsi di formazione Modulo A e Moduli B per RSPP e ASPP. Gli ingegneri e gli architetti che intendono svolgere il ruolo di RSPP dovranno comunque frequentare il corso Modulo C di 24 ore ed eventualmente un aggiornamento dei Moduli B.
Con le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, per aggiornare tutti i Moduli B (di tutti i microlettori di attività Ateco) è necessario frequentare aggiornamenti per almeno 40 ore ogni cinque anni e non più 100 ore (come era definito dall’Accordo del 2006).
Se sono trascorsi poco più di 5 anni dalla data di laurea occorre seguire gli aggiornamenti, ovvero frequentare le 40 ore obbligatorie per tutti i microsettori più le ore relative al quinquennio in corso. Per esempio: se sono trascorsi 6 anni dall’anno di laurea si dovrà frequentare l’aggiornamento dei Moduli B da 40 ore più un ulteriore aggiornamento di 8 ore.
Sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
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