Regole opere temporanee: 6 risposte ai dubbi più frequenti

Quando si può considerare temporanea un’opera? Quali sono i requisiti per ottenere le autorizzazioni e quando è consentito realizzare tali strutture senza dover richiedere specifici permessi edilizi? Ecco 6 risposte chiare sui dubbi più comuni in materia

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Quando un’opera può essere definita temporanea? Quando servono i permessi e quando è possibile realizzare opere di questa tipologia in edilizia libera?

In risposta a tali domande spesso sorgono incertezze che abbiamo voluto chiarire in questo articolo-guida che raccoglie le 6 domande e risposte ai dubbi più frequenti in materia.

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Le informazioni riportate nel presente testo sono contenute nell’approfondimento Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee di Mario Petrulli, pubblicato sul numero di gennaio 2024 de L’Ufficio Tecnico.

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1. Quali sono le opere temporanee che rientrano nell’edilizia libera?

Le opere che rientrano nell’edilizia libera sono quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni.

Alcuni esempi di queste opere sono gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture e pressostrutture, elementi espositivi vari ed aree di parcheggio provvisorio.

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2. Quali sono le caratteristiche delle opere temporanee che rientrano nell’edilizia libera?

Le opere che rientrano nell’edilizia libera devono possedere due caratteristiche.

La prima è di carattere funzionale, cioè devono essere finalizzate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee. Queste esigenze devono essere transitorie e di breve durata, non superando i 180 giorni compresi i tempi di allestimento e smontaggio.

La seconda caratteristica è di natura strutturale, ovvero l’opera deve essere realizzata con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale.

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3. Quali sono alcuni esempi di opere temporanee che non richiedono il permesso di costruire?

Alcuni esempi di opere temporanee che non richiedono il permesso di costruire includono uno stand per la vendita di prodotti tipici in occasione di eventi eno-gastronomici, servizi igienici mobili in occasione di eventi, una baracca di cantiere per il ricovero degli attrezzi durante i lavori, un palco in occasione di eventi musicali o sportivi, la realizzazione dell’imbrecciamento di un tratto di strada per lavori tecnologici, il deposito temporaneo a cielo aperto di semirimorchi in area agricola durante la raccolta dei pomodori, la posa di beni mobili da parte di un operatore balneare come cassapanche, arredi in legno e bagni chimici, e la recinzione di cantiere con pali in legno e pannelli di lamiera.

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4. Cosa succede se le opere temporanee non vengono rimosse entro il termine previsto?

Se le opere temporanee non vengono rimosse entro il termine previsto, si applica l’art. 44 del Testo Unico per l’Edilizia che prevede sanzioni come ammende e possibili arresti. L’illecito viene equiparato alla costruzione di un edificio senza titolo edilizio.

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5. Quali norme devono essere rispettate per le opere temporanee?

Le opere temporanee devono rispettare i limiti inderogabili relativi all’attività edilizia, come i limiti di altezza e la distanza fra edifici. Devono anche seguire le norme tecniche in materia di sicurezza e le norme previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’autorizzazione paesaggistica può essere richiesta a seconda della durata dell’occupazione temporanea del suolo.

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6. Quali sono le conseguenze della mancata rimozione delle opere temporanee entro il termine previsto?

Se le opere temporanee non vengono rimosse entro il termine previsto, possono essere applicate sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 44 del Testo Unico Edilizia. È importante rispettare i termini stabiliti per evitare problemi legali.

Per saperne di più sul tema, leggi l’approfondimento Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee di Mario Petrulli pubblicato sul numero di gennaio 2024 de L’Ufficio Tecnico.

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Foto:iStock.com/buzbuzzer

Redazione Tecnica

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