Entrate: estensione 110 al 2025 solo per gli edifici danneggiati dal sisma

Proroga Superbonus prevista solo su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico mediante scheda AeDES o documento analogo

Simona Conte 18/02/22
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Con la Risoluzione 8/E del 15 febbraio 2022 le Entrate chiariscono un aspetto molto importante che interessa la fruizione del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli immobili siti nei territori colpiti da eventi sismici.

Nel documento emesso dall’Agenzia, oltre ad essere confermata la proroga al 31 dicembre 2025 del Superbonus 110% per le aree terremotate (prevista dalla Legge di Bilancio 2022), vengono chiariti i limiti di fruizione dell’agevolazione, ovvero quali sono le condizioni che devono sussistere affinché si possa godere della proroga del 110.

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Difatti per le Entrate non è sufficiente che l’immobile si trovi in uno dei crateri sismici.

Analizziamo nel dettaglio cosa è riportato nella risoluzione.

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Le condizioni per poter usufruire del 110 fino al 2025

Le Entrate forniscono chiarimenti sull’ambito applicativo della disposizione regolamentata al comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio per il 2022).

In pratica, si legge nella risoluzione 8/E 2022 che l’agevolazione al 110% fino al 2025 si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico mediante scheda AeDES o documento analogo.

Gli immobili devono essere situati in uno dei Comuni presenti nelle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In riferimento a quest’ultima condizione è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e non è rilevante l’eventuale mancata proroga dello stesso.

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Rapporti tra Superbonus e contributi previsti per la riparazione e ricostruzione

Ricordiamo che il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4- quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.

I commi 1-ter, 4-ter e 4-quater all’articolo 119 disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Nello specifico:

  • 1-ter, prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • 4-ter, prevede che in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • 4-quater, prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per le Entrate, la proroga del 110 al 2025 si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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I casi esclusi

Quindi, sono esclusi dai contributi sopra elencati i casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Va inoltre precisato che ai fini dell’individuazione dell’ambito territoriale richiamato dalla norma occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni fuori cratere, ma le Entrate precisano che il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma, non hanno subìto danni in seguito a tali eventi.

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