Prevenzione incendi. Nuova gestione della pratica antincendio

Il 7 ottobre dello scorso anno è entrato in vigore il nuovo d.P.R. 1512011 che ha introdotto parecchie novità nel campo della prevenzione incendi.
Di seguito una rapida carrellata delle principali novità.
1. Le attività soggette a prevenzioni incendi sono state categorizzate:
-Cat. A: attività semplici;
-Cat. B: attività mediamente complesse;
-Cat. C: attività complesse.
Il d.P.R. contiene una tabella di conversione tra vecchie e nuove attività/categorie.
A seconda della categoria dell’attività le procedure di prevenzione incendi cambiano (si semplificano o si complicano).

 

2. L’approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C.

 

3. In fase di progettazione preliminare è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF un “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto.

 

4. Durante l’esecuzione dei lavori è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio.

 

5. La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

 

6. Solo per le attività di categoria A, alla SCIA deve essere allegato il progetto.

 

7. Per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio e se questo avviene, viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”.

 

8. Per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e successivamente all’esito positivo di questo, viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”.

 

9. Sono state introdotte modulistiche nuove per la gestione della pratica antincendio.

Marco Torricelli

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