Questa è la normativa: nell’articolo 119 al comma 14 della LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 è previsto che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Con la legge di bilancio 2021 viene altresì aggiunto che:
“L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500 mila euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)”.
Questo mio intervento ha lo scopo di chiarire un aspetto fondamentale della polizza. Vediamo di cosa si tratta.
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Garanzia postuma polizza Superbonus e ultrattività di almeno 10 anni
La copertura cd postuma, per essere adeguata rispetto alle esigenze dell’assicurato, deve prevedere un’ultrattività di almeno 10 anni, ma non dalla cessazione dell’attività, bensì dalla cessione del contratto di assicurazione.
Ricordiamo un’altra fondamentale disposizione, la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”.
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Polizza Superbonus asseveratore: le clausole
Questa è una clausola di polizza ADEGUATA:
“Nel caso in cui l’Assicuratore o l’Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione di 10 (dieci) anni dopo la data di recesso o di scadenza.
Il Periodo di osservazione decorrerà automaticamente e senza il pagamento di un premio aggiuntivo.
Il Periodo di osservazione non si potrà attivare in caso di recesso per aggravamento del rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 del cc. o di recesso in base all’art. 5.4 della presente polizza. Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato.”
Notate la differenza:
“In caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato (escluso i casi di radiazione dall’ALBO) o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l’Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un’Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al 125% dell’ultimo Premio annuo pagato.”
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Articolo a cura di Sonia Lazzini
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