Piano di sicurezza e coordinamento, come si stimano costi, spese e oneri?

Come eseguire la stima di spese e oneri? Quali sono i costi da considerare? Che differenza c’è tra costi aziendali e contrattuali?

Per essere completo, il Piano di sicurezza e coordinamento (secondo quanto stabilito dall’All. XV del T.U.), deve provvedere alla stima di quelli che l’art. 100 dello stesso decreto chiama costi della sicurezza.

Tali costi della sicurezza danno pieno adempimento alle misure generali di tutela, di prevenzione e protezione previste dal Coordinatore in fase di progettazione nel Piano stesso e individuano inoltre la parte del costo dell’opera che non potrà essere oggetto di ribasso nelle offerte delle imprese in fase di gara d’appalto. 

Per questi motivi è necessario definire il meglio possibile questi costi: vediamo come.

Piano di sicurezza e coordinamento, come eseguire la stima di costi, spese e oneri?

Premettiamo che, nel susseguirsi di norme, il legislatore non ha dato una definizione chiara e talvolta ci si trova a fare confusione tra costi, spese e oneri. 

Nella tabella seguente sono inseriti, con indicati i vari riferimenti normativi, i punti in cui in legislazione si tratta il tema oggetto dell’articolo:

Piano di sicurezza e coordinamento, come si stimano costi, spese e oneri? Schermata 2019 12 08 alle 13.28.32

Durante le fasi valutativa e programmatica del processo di redazione del PSC è necessario, anche ai fini della determinazione dei costi, stabilire in accordo con il Committente e con gli altri tecnici incaricati:
le principali modalità esecutive: per esempio la scelta di usare ponteggi di servizio fissi anziché ponti su ruote o piattaforme elevatrici oppure le principali modalità di accesso di maestranze e materiali;
la scelta da parte della committenza di scorporare le principali lavorazioni o di affidare le lavorazioni ad unica impresa generale di costruzioni;

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eventuali richieste particolari del Committente e del Coordinatore: ad esempio la richiesta di sospendere le lavorazioni in orari particolari oppure di eseguire lavoro notturno per ridurre le interferenze, l’utilizzo di un codice di codifica del personale (ad es. safety tutor all’ingresso, caschi con un colore diverso in funzione della mansione, ecc.), altre procedure di sicurezza che prevedano aggravio di costi da parte delle imprese esecutrici (adozione del permesso di lavoro, modalità di svolgimento delle riunioni di coordinamento, ulteriore formazione espressamente richiesta oltre quella minima obbligatoria, ecc.);
quale debba essere il metodo di stima dei costi della sicurezza (a corpo, a misura, indagine di mercato, ecc.) ed il prezziario di riferimento

Quali sono i costi da considerare?

È necessario capire quali siano i costi a cui fa riferimento il d.lgs. 81/2008. A tal fine, una prima indicazione viene dallo stesso All. XV che al punto 4 riporta:
«
4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei Dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. […]

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. […]
[…] Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. […]».

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Piano di sicurezza e coordinamento, come si stimano costi, spese e oneri? Schermata 2019 12 08 alle 13.44.41

Andando ad analizzare nello specifico le disposizioni contenute nel PSC ci si renderà subito conto però che non tutti i costi ad esse relative sono considerabili costi della sicurezza, poiché una quota parte di essi sono da considerarsi come “costi generali o oneri aziendali” delle imprese esecutrici, come sintetizzato dagli schemi che seguono. 

Questa differenza è stata chiarita anche dalla circolare ANCE n. 12 del 6 agosto 2009 che specifica: «Non tutti i costi verranno stimati poiché il coordinatore non analizzerà quelli relativi ai rischi specifici in quanto non evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento. La conseguenza sarà che la quota parte di costi imputabili alle misure di sicurezza relative ai rischi specifici delle imprese (non presenti, come detto, nel PSC) potrà far parte dell’offerta e, quindi, potrà essere assoggettata a ribasso».

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Costi aziendali e contrattuali, quale differenza?

Bisogna quindi definire due grandi tipologie di costi della sicurezza:
costi di sicurezza aziendali: comprendono i costi ex lege e generali e sono quelli che fanno riferimento alle disposizioni proprie del Piano operativo di sicurezza. Il POS costituisce il Documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere e dovrà contenere le misure per garantire la sicurezza e l’igiene predisposte dall’impresa nella normale esecuzione della propria attività: sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, DPI, ecc.;
costi di sicurezza contrattuali: sono quelli che fanno riferimento alle disposizioni specifiche del PSC redatto dal Coordinatore. Essendo il PSC parte del contratto d’appalto e d’opera tra Committente e impresa, esso serve al Committente per dare (tramite il CSP) indicazioni specifiche per la sicurezza del cantiere e in particolare per quanto riguarda le interferenze. Va da sé che tali indicazioni debbano avere un riscontro economico per l’adeguamento a quanto richiesto: l’adempimento alle prescrizioni volte alla riduzione di interferenze e alla gestione del cantiere implicano quindi un costo per l’impresa, costo che deve essere a carico del Committente.

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Redazione Tecnica

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