Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Pergolato, condizioni per assimilabilità alla tettoia; 2) Distribuzione degli ambienti interni, titolo edilizio necessario; 3) Cambio di destinazione d’uso da deposito agricolo ad abitazione, titolo edilizio necessario; 4) Attività edilizia all’interno di una cava, natura delle costruzioni; 5) Silos, inconfigurabilità volume tecnico.
Pergolato, condizioni per assimilabilità alla tettoia
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 2 luglio 2018 n. 646
Massima: Il pergolato coperto con una struttura non facilmente amovibile è da considerarsi tettoia
Come indicato dal Consiglio di Stato nella sent. n. 825/2015, “La differenza fra tettoia e pergolato appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato (normalmente costituito, quest’ultimo, da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali)”.
Il Consiglio di Stato ha quindi precisato, nella sentenza n. 306/2017, che “Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.”.
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Distribuzione degli ambienti interni, titolo edilizio necessario
Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 luglio 2018, n. 1042
Massima: La diversa distribuzione degli ambienti interni richiede la CILA o, se vengono interessate parti strutturali, la SCIA
La diversa distribuzione degli ambienti interni non può essere sanzionata con la demolizione, giusta quanto unanimemente rilevato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, la massima seguente: “La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In tali ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d. p. r. n. 380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria” – T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 22/08/2017, n. 4098).
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Cambio di destinazione d’uso da deposito agricolo ad abitazione, titolo edilizio necessario
Estremi della sentenza: TAR Abruzzo, Pescara, sent. 5 luglio 2018 n. 224
Massima: Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un immobile da deposito agricolo ad abitazione
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che necessita del previo rilascio del permesso di costruire il cambio di destinazione d’uso che, anche qualora intervenuto tra categorie omogenee, abbia comportato un aumento o un aggravamento del carico urbanistico insistente sull’area (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 29 gennaio 2009 n. 498).
Un cambio di destinazione d’uso di un immobile da deposito agricolo ad abitazione, all’evidenza, interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome ma non omogenee e, quindi, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico soggetta a regime concessorio onerosa indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie.
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Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione
Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
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Attività edilizia all’interno di una cava, natura delle costruzioni
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 4 luglio 2018 n. 653
Massima: All’interno di un ambito estrattivo, finché la cava è in esercizio, è sempre possibile realizzare, indipendentemente dalla pianificazione comunale, nuove costruzioni finalizzate all’attività estrattiva o alle attività complementari, ma tali costruzioni sono intrinsecamente provvisorie
La qualificazione delle opere necessarie per realizzare le strutture dove avviene la lavorazione degli inerti risente necessariamente della provvisorietà dell’ambito estrattivo.
Si tratta materialmente di opere stabili, ancorate al terreno, e idonee ad alterare profondamente lo stato dei luoghi, con effetti che per altri tipi di edificazione si potrebbero considerare permanenti. In una cava, qualsiasi attività svolta, dall’estrazione del materiale alla lavorazione dello stesso, comporta una trasformazione radicale del suolo. Tale trasformazione è però reversibile, in quanto con l’esaurimento della cava tutte le strutture presenti devono essere rimosse, per lasciare spazio agli interventi di riassetto ambientale che precedono e rendono possibile la destinazione finale prevista dal piano cave provinciale.
Pertanto, all’interno di un ambito estrattivo, finché la cava è in esercizio, è sempre possibile realizzare, indipendentemente dalla pianificazione comunale, nuove costruzioni finalizzate all’attività estrattiva o alle attività complementari, ma tali costruzioni sono intrinsecamente provvisorie. Come si è visto sopra, il mantenimento sul posto delle strutture di cantiere, o la realizzazione di nuove strutture produttive, è ammissibile solo se la destinazione finale cambia in senso favorevole al titolare dell’ambito estrattivo. Peraltro, una simile evoluzione è una mera aspettativa.
Silos, inconfigurabilità volume tecnico
Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 5 luglio 2018 n. 821
Massima: Un silos non è un volume tecnico
La definizione di “volume tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 1 sexies del d.p.r. n. 380/2001, dispone che “sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).”
Conseguentemente, un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso TAR Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014).
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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