Decreto attuativo patente a crediti: le prime novità nella bozza ministeriale

Il testo contiene molte conferme e qualche importante novità rispetto all’impianto previsto nella Legge n.56 del 29 aprile 2024

Nel corso di una riunione con le parti sociali, svoltasi presso il Ministero del Lavoro il 10 luglio 2024, è stata presentata una bozza del tanto atteso decreto attuativo riferito alla c.d. “patente a punti” in edilizia, rivolta alle imprese e ai lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione al Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha modificato e innovato l’art. 27 del d.lgs. n.81/2008 con l’intenzione di istituire, tramite un meccanismo a “crediti”, un Sistema di Qualificazione per gli operatori economici del settore delle costruzioni.

Il testo contiene molte conferme e qualche importante novità rispetto all’impianto previsto nella Legge n.56 del 29 aprile u.s..

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione del decreto attuativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibili le slide (scaricabili qui) con le previsioni contenute nel decreto attuativo.

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Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli. Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata. L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Presentazione della richiesta, soggetti obbligati, esclusioni

Confermate le modalità di presentazione dell’istanza di conseguimento della patente: la richiesta, da parte di imprese (anche se solo affidatarie e General Contractor) e di lavoratori autonomi, potrà essere effettuata mediante una sezione appositamente costituita nel portale dell’Ispettorato Nazionale e, almeno per la prima fase, l’istante potrà dichiarare e autocertificare il possesso dei necessari requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale istanza potrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto delegato, compresi, ovviamente, i professionisti abilitati ex art.1 legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Esclusioni confermate quelle dei soggetti già in possesso di attestazione SOA almeno di III categoria o che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

In parte chiarita la ‘posizione’ degli operatori economici stranieri, stabiliti dunque in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia: sono anch’essi tenuti a presentare, tramite il portale, un’autocertificazione dichiarante il possesso di un documento equivalente rilasciato nel Paese d’origine. Se, invece, non dovesse esistere un documento equivalente, questi soggetti sono tenuti a presentare domanda al pari dei corrispondenti italiani. È plausibile che quest’ultima fattispecie trovi applicazione anche per imprese e lavoratori autonomi extra-UE.

La sezione dedicata del portale INL renderà disponibili specifiche informazioni riguardo la patente:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

Dette informazioni saranno disponibili ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, agli organismi paritetici, al responsabile dei lavori (e dunque, alla committenza) del cantiere in cui l’impresa o il lavoratore autonomo dovranno operare, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 

Attribuzione e incremento dei crediti

Importanti novità, invece, sono ravvisabili sul fronte dell’attribuzione dei crediti: il punteggio massimo complessivo per ciascuna patente è pari a 100 crediti, suddivisi in:

  • Crediti ‘base’: 30 crediti, attribuiti al momento del rilascio della patente, indipendentemente dalla categoria ATECO e dalla dimensione aziendale;
  • Crediti per ‘storicità’ dell’operatore economico: fino a 30 crediti complessivi, correlati alla storia sul mercato del soggetto;
  • Crediti aggiuntivi: fino a 40 crediti per peculiari attività, investimenti o interventi formativi in materia prevenzionistica, tra cui il possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza, l’adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, investimenti aggiuntivi nella formazione dei lavoratori, soprattutto se stranieri e con il riconoscimento, da parte INAIL, della riduzione del tasso “oscillazione per prevenzione”. Ulteriori crediti ‘aggiuntivi’ possono essere acquisiti per “utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” o a seguito di almeno due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato dal RLS o RLS territorialmente competente.

Recupero dei crediti decurtati

Novità anche sull’aspetto controverso del recupero dei crediti, qualora la patente sia stata oggetto di decurtazioni tali da non consentire l’operatività del soggetto imprenditoriale (credito inferiore a 15 punti): il recupero fino a 15 crediti è attuabile attraverso la frequenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il recupero dei crediti è anche possibile mediante l’attuazione di “uno o più investimenti” in materia di prevenzione infortuni, previa “valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL”.

Sospensione cautelare della patente

Confermata la possibilità di adottare, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, la sospensione cautelare della patente in caso di infortuni, imputabili, almeno a colpa grave del datore di lavoro, e che abbiano causato la morte o un’inabilità permanente di uno o più lavoratori.

La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, in funzione della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza ad esso collegate e rilevate dagli organi di vigilanza.  

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008. 

Ulteriori disposizioni

Il testo in bozza prende anche in esame il caso di trasformazione o fusione/incorporazione dell’impresa stabilendo che “alla persona giuridica risultante dalla trasformazione o fusione è accreditato il punteggio in possesso della società trasformata o incorporata, alla data in cui la trasformazione o l’incorporazione ha avuto effetto, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nel caso di fusione in senso stretto alla nuova società è attribuito il punteggio in possesso della società con patente recante il maggior numero dei crediti”.

Conclusioni

Come noto, a far data dal 1° ottobre 2024, la Patente a Crediti è il requisito di operatività in cantiere e, data l’imminente scadenza, è fondamentale che il decreto attuativo venga pubblicato quanto prima possibile anche per consentire ai soggetti interessati di attivarsi opportunamente con le necessarie istanze. Le molte novità descritte rendono il sistema certamente più “interessante” (almeno nel medio-lungo periodo) sotto l’aspetto della tutela della legalità e della prevenzione infortuni, anche se permangono ancora alcune perplessità sulle molte sfaccettature tipiche dell’ambito dei cantieri temporanei o mobili e sulla puntuale gestione del flusso informativo sul portale.

Senza dubbio, una volta giunto a regime, il sistema a crediti potrà svolgere un ruolo importante nella promozione della legalità e nella valutazione etica degli operatori economici del settore.

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Danilo De Filippo

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