A meno di una settimana dalla scadenza del pagamento dell’acconto di giugno per il pagamento dell’IMU 2013, la nostra Redazione fa il punto sui beni immobili diversi dalle abitazioni, che abbiamo diffusamente trattato nei post relativi ai casi di sospensione dell’imposta e a quelli in cui, invece, si è tenuti al versamento dell’IMU.
In particolare leggi Esenzione IMU 2013, le abitazioni principali e i casi particolari e Esenzione IMU 2013, le case che pagano l’acconto e i casi particolari.
Per quanto riguarda gli immobili produttivi come i capannoni industriali, gli alberghi, le banche, i cinema, gli ospedali, le case di cura e tutti gli edifici iscritti a catasto nella categoria D, questi sono tenuti al pagamento dell’IMU 2013. Fanno eccezione solo gli immobili rurali strumentali alla conduzione delle attività agricola iscritti a catasto nella categoria D/10.
L’altra grande “famiglia” di immobili diversi dalle abitazioni e dagli immobili produttivi ricadono nelle categorie catastali B e C (gli immobili a destinazione speciale della categoria E sono esenti). Essi comprendono gli uffici, stazioni, negozi ecc. e sono soggetti al pagamento dell’IMU 2013.
Nello specifico, all’interno della categoria catastale C vi sono le c.d. pertinenze. Come abbiamo avuto modo di dire nei post precedenti, anche le pertinenze godono della sospensione del pagamento dell’acconto IMU 2013 del prossimo 17 giugno, purché siano a servizio di una abitazione che funge da prima casa e fino a un massimo di tre pertinenze di categoria diversa (quindi, ad esempio, una cantina, un box auto e un locale deposito).
Tutte le altre pertinenze non di prime case o quelle di prime case che eccedono il limite sopra riportato, sono soggette all’imposta municipale unica.
Ricordiamo infine ai nostri lettori che per sapere tutto sulle aliquote e sui codici tributo da utilizzare è possibile consultare il post Pagamento IMU 2013, le aliquote, i codici tributo e il calcolo, dove si trova anche il link al nostro software gratuito per il calcolo dell’imposta.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento