L’autorizzazione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico è un provvedimento discrezionale e non vincolato con il quale l’amministrazione locale sottrae il predetto bene alla fruizione comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare), al fine di perseguire il bene pubblico in via primaria o comprimaria unitamente alla tutela degli interessi privati coinvolti[1].
Vediamo due recenti sentenze che chiariscono l’importanza del regolamento comunale e la non operatività del silenzio-assenso per questo tipo di utorizzazione.
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Governo del territorio e strumenti di piano
PER GOVERNARE IL TERRITORIO L’URBANISTICA IMPIEGA UN LINGUAGGIO VIVO, IN CONTINUA EVOLUZIONE, integrando saperi dell’architettura, delle scienze giuridiche, economiche, agronomiche, sociali, storiche, ambientali, geografiche e amministrative. Quando un urbanista si esprime dicendo che: “…il PSC, il POC e i PAC rispondono alla 5, valorizzando la concertazione in attuazione del principio di sussidiarietà” e un collega gli risponde riferendosi alle “NA del PDR del PGT per l’ADR nell’ambito del TUC”, impiegano un corpus linguistico che si declina in sigle, locuzioni e numeri di legge e che non lascia spazio all’interpretazione discrezionale. Una terminologia a tre dimensioni che conforma i luoghi e la vita delle comunità, innescando processi sul territorio che si sviluppano nel tempo. Per orientarsi in questo labirinto lessicale, il volume affronta gli aspetti concettuali, teorici e applicativi della pianificazione urbanistica ordinaria alla luce delle più recenti innovazioni legislative e procedurali e offre una raccolta ragionata degli aspetti tecnici, gestionali, normativi e istruttori della pratica di governo del territorio, alle diverse scale del piano. Trasponendo la vastità della materia pianificatoria in un testo d’immediata consultazione, con oltre 650 voci, 165 disposti normativi e indici analitici che permettono di individuare facilmente gli elementi d’interesse, l’opera rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare urbanisti, progettisti, giuristi, amministratori, docenti e studenti nella pratica quotidiana.Stella Agostini architetto e dottore di ricerca in Ingegneria Agraria, è professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università degli Studi di Milano, dove insegna presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie. Consulente di numerosi enti, lavora su metodi e strumenti per la pianificazione sostenibile dei territori alle diverse scale, con specifica attenzione agli aspetti agroecologici ambientali e alla valorizzazione del patrimonio rurale. Con Maggioli ha pubblicato: Ambiente Territorio Città. Quando le risorse diventano emergenze (2022), Urbanistica periagricola. Pratiche di rigenerazione territoriale (2018), Architettura rurale nel paesaggio (2017), Progettare in area agricola (2011), Guida alla pianificazione territoriale sostenibile. Strumenti e tecniche di agroecologia (2010), Beni culturali, agricoltura e territorio (2009) e Recupero e riuso degli edifici rurali (2008).
Stella Agostini | 2024
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L’importanza del regolamento comunale
Nella corretta gestione del relativo procedimento di rilascio dell’autorizzazione in discorso, un ruolo fondamentale è ricoperto dal relativo regolamento comunale: è quanto evidenziato dalla sent. 5 febbraio 2026, n. 231, del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella quale è stato è stato ritenuto legittimo il diniego del rilascio del provvedimento per contrasto con le disposizioni del regolamento.
Nel caso specifico, l’istanza si poneva in contrasto con la norma regolamentare che subordinava il rilascio della autorizzazione alla condizione che “l’occupazione non ecceda un terzo della larghezza utile del marciapiedi e comunque garantisca una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”.
La norma, secondo il chiaro tenore letterale, delineava un doppio “vincolo” per l’occupazione dei marciapiedi, ossia:
- il limite massimo di un terzo della larghezza calpestabile, che rappresentava un parametro oggettivo di legittimità dell’occupazione;
- una riduzione del limite di un terzo, qualora necessario per garantire “la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”.
Né tale previsione poteva considerarsi eccessivamente restrittiva, operando, invece, un ragionevole bilanciamento tra l’esercizio delle attività economiche e la tutela del transito pedonale.
L’importanza del regolamento è un elemento spesso evidenziato dalla giurisprudenza: ad esempio, è stata ritenuta legittima la norma del regolamento comunale che, nel disciplinare l’istruttoria volta al rilascio dell’atto di concessione, prevede espressamente criteri per la scelta in caso di più domande aventi ad oggetto l’occupazione della medesima area, criteri che non si risolvono in un automatismo bensì in una valutazione che coinvolge, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività[2].
Il rinnovo quale procedimento amministrativo autonomo
La circostanza che, nel caso specifico, si fosse dinanzi ad una richiesta di rinnovo di una precedente autorizzazione non è stata considerata rilevante: infatti, il procedimento di rinnovo costituisce un procedimento amministrativo autonomo, nel cui ambito l’amministrazione è tenuta a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti alla luce della normativa vigente al momento della richiesta.
Né l’eventuale pregressa tolleranza di una situazione di fatto difforme dal regolamento comunale può considerarsi idonea a genera in capo al privato un affidamento legittimo alla conservazione dell’errore o dell’irregolarità. Ricordiamo, altresì, che la giurisprudenza esclude un diritto di insistenza una volta scaduta la concessione per l’occupazione di suolo pubblico o un’aspettativa di rinnovo[3].
Il preavviso di rigetto
Secondo la giurisprudenza[4], l’adozione del provvedimento di diniego deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di occupazione di suolo pubblico ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990); la mancata comunicazione dei motivi ostativi impedisce all’istante di interloquire con l’amministrazione sul contenuto del provvedimento finale di diniego.
Tuttavia, nel caso della sentenza in commento, i giudici hanno anche valutato negativamente la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per non essere stato comunicato al richiedente, prima dell’adozione del diniego, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: infatti, nel caso di specie, trovava applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il diniego assume natura vincolata, essendo, come detto, fondato sul contrasto oggettivo tra l’occupazione di suolo pubblico proposta e il limite stabilito dalla norma del regolamento comunale.
Pertanto, poiché il provvedimento non avrebbe potuto condurre a un esito differente, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non poteva comportare l’annullamento del diniego.
La non operatività del silenzio-assenso
Essendo indispensabile una valutazione degli interessi contrapposti in gioco, la giurisprudenza[5] esclude che possa trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso: l’ennesima conferma si è avuta nella sent. 12 febbraio 2026, n. 50, del TAR Umbria, sez. I, la quale ha ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “la disciplina del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/90, non è applicabile con riferimento alle istanze che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 4660 del 7 giugno 2020: “L’occupazione di suolo pubblico richiede invero un provvedimento di concessione rilasciato dal Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex articolo 20 della legge 241 del 1990 considerato che il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso.”)”[6].
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Note
[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 gennaio 2025, n. 719; sez. V, sent. 10 novembre 2022, n. 9847; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 12 giugno 2023, n. 1457: “Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare che la concessione avviene nel perseguimento di un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato.”
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 gennaio 2025, n. 719.
[3] TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 1° agosto 2025, n. 2816: “Invero, per consolidata giurisprudenza, “una volta intervenuta la scadenza naturale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, ma una mera facoltà per l’Amministrazione di disporre, su istanza dell’interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse; il concessionario di un bene pubblico comunale non è, infatti, titolare di alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e il relativo diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di rilascio, con conseguente facoltà dell’ente locale di non consentire l’occupazione del suolo pubblico che si intenda riservare a una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali (cfr. per tutte TAR Palermo n. 814/2022; Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2552)” (T.A.R. Sicilia, Catania, 25.6.2024, Sez. III, n. 2317; conforme, ex multis, T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).
A ciò si aggiunga che, in materia di rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione, in quanto titolare del potere di programmazione dell’assetto del territorio, nell’esercizio della sua discrezionalità finalizzata ad assicurare un uso razionale del suolo, è tenuta ad operare preventivamente un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti pubblici e privati, dal momento che l’esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici che vengono sottratti all’uso comune. Tenuto conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti, l’Amministrazione, nell’esercizio del potere, è tenuta a valutare ogni eventuale modalità alternativa, e forma di contemperamento ritenuta, di volta in volta, opportuna dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico (T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).”
[4] TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 2 gennaio 2025, n. 56.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 16 aprile 2020, n. 3994; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 7 maggio 2025, n. 436; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 novembre 2023, n. 9762; TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 17 settembre 2025, n. 2945.
[6] Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 9762/2023.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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