Il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema del nuovo regolamento ascensori, approvato lo scorso giugno, che andrà a modificare il DPR 162/1999 e che riguarderà gli ascensori finiti e installati e anche tutti i componenti di sicurezza per ascensori prodotti nell’UE o importati. Ne abbiamo parlato qui.
La scelta di non adeguare gli ascensori installati prima del 1999 (in Italia circa 700 mila) dal punto di vista della sicurezza è stata confermata: è stata sancita legittima perché la materia è disciplinata non dalla direttiva 2014/33/UE a cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma dalla Raccomandazione 95/216/CE che è atto non vincolante.
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Nonostante questo aspetto, che ha destato non poche polemiche, il CdS si raccomanda con il Governo di intervenire con urgenza sulla sicurezza, che è e deve rimanere una priorità.
È necessario infatti evitare di “correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza”.
Il nuovo regolamento ascensori prevede una serie di obblighi per tutti gli attori coinvolti nel settore (fabbricanti, importatori, distributori e installatori).
“Il fabbricante e l’installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell’installatore.”
Gli importatori si devono assicurare di “immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio” e che “siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo”.
Il distributore a sua volta “deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità“.
“I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione”.
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