Nuova classificazione UE dei rifiuti, in vigore tra 4 giorni

Dal 1° giugno 2015 la produzione e la gestione dei rifiuti saranno soggette alla nuova normativa e alla nuova classificazione UE, in vigore in tutti gli Stati membri senza bisogno delle singole norme nazionali di recepimento.

Le novità sono state introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, che contiene modifiche all’elenco europeo dei rifiuti e introdotto nuovi codici, e dal Regolamento 2014/1357/UE, che ha dato nuove definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. In sostanza, entra in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Scarica la procedura per la nuova classificazione dei rifiuti, pubblicato sul sito Sistri.it.

 

Cosa scompare della normativa precedente
Il 18 febbraio 2015 era entrata in vigore in Italia la nuova classificazione dei rifiuti introdotta con il decreto Competitività (decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con legge n. 116/2014 in vigore dal 21 agosto 2014). Il provvedimento ha introdotto come premessa all’allegato D alla parte IV del Codice ambientale (dlgs 152/2006) la disposizione “Classificazione dei rifiuti”, stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti stessi il competente codice CER e applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Dal 1° giugno 2015, con l’entrata in vigore delle norme comunitarie, l’intero allegato D (compresa l’introduzione) viene sostituito dalla Decisione 2014/955/UE, e salta il paragrafo introdotto dal decreto Competitività in quanto contrastante con il Regolamento 2014/1357/UE. Salta anche l’allegato I alla parte IV del Codice ambientale.

Tra le altre novità, la sostituzione del vecchio acronimo “H”, che definiva le caratteristiche di pericolosità degli scarti (da H1 a H15), con “HP” che sta per “Hazardous Properties” (da HP1 a HP15). Tale decisione è riportata nel Regolamento 2014/1357/UE.

Nella fase transitoria, le imprese dovranno verificare le loro autorizzazioni (per gestione e miscelazione) e i dossier allestiti per la notifica dei trasporti transfrontalieri, e valutare gli eventuali correttivi. Le imprese dovranno verificare anche la conformità dei criteri di classificazione dei rifiuti già determinati alla nuova disciplina.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento