Milleproroghe estende al 2026 cumulabilità contributi regionali e agevolazioni fiscali

Grazie a questo si potrà arrivare a coprire fino al 100% della spesa sostenuta, parte con il rimborso immediato e parte con le detrazioni, anche per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026

Lisa De Simone 23/02/24
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Buone notizie per chi si appresta ad effettuare interventi di efficientamento energetico, compresa l’installazione di pannelli solari. Fino al 2026 sarà infatti possibile cumulare le detrazioni fiscali del 50% e del 65% con i contributi regionali erogati per gli stessi lavori. La novità nel testo del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), che estende di due anni questa possibilità, altrimenti destinata a scadere a fine 2024.

Grazie a questo si potrà arrivare a coprire fino al 100% della spesa sostenuta, parte con il rimborso immediato e parte con le detrazioni, anche per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

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Indice

Cumulabilità contributi regionali e agevolazioni fiscali: due anni in più per la doppia agevolazione

La possibilità di cumulare agevolazioni fiscali e contributi pubblici locali sulla stessa spesa è stata introdotta nel 2023 con l’articolo 7 del decreto legge 34/2023 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”. 

La norma in questione consente di ammettere alle detrazioni fiscali anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso un contributo da parte delle regioni, ovvero da parte delle province autonome di Trento e Bolzano. È richiesto però che la normativa regionale preveda espressamente la possibilità di cumulare agevolazione e contributi. Inoltre in ogni caso la somma di agevolazione fiscale e  contributo non deve superare il 100% della spesa sostenuta. Queste norme, come detto, inizialmente sono state previste solo con riferimento ai contributi a livello locale erogati negli anni 2023 e 2024.

Con il decreto Milleprorpoghe si prevede la loro applicazione per altri due anni.

Interventi e agevolazioni fiscali

La cumulabilità delle agevolazioni, come espressamente indicato dalle norme, è ammessa esclusivamente per gli interventi di efficientamento energetico che risultano fiscalmente agevolati, ma non in caso di Superbonus. La norma di legge originaria precisa infatti che rientrano nell’ambito dei lavori ammessi al benefico, gli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dall’articolo 16-bis del TUIR;
  • di efficienza energetica, previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);
  • rientranti nell’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, l’obbiettivo delle norme è quello di agevolare gli interventi rivolti esclusivamente all’efficientamento energetico, anche se realizzati nell’ambito di un più vasto progetto di ristrutturazione degli immobili.
Quanto invece alla lista dei lavori elencati nell’art. 14 del decreto 63/2013 che si vanno ad aggiungere a quelli di coibentazione, sostituzione degli impianti di riscaldamento e installazione dei pannelli per l’acqua calda sanitaria, troviamo in particolare l’installazione di impianti di riscaldamento a biomasse, anche in edifici privi di riscaldamento, e quella di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Pannelli in primo piano

Per quel che riguarda l’art.16-bis del TUIR val la pena di ricordare che rientra nella lista delle opere di risparmio energetico ammesse anche l’installazione dei pannelli solari e relativi sistemi di accumulo, ed è proprio questo uno degli interventi maggiormente agevolati a livello locale. Un po’ tutte le regioni, infatti, hanno lanciato bandi con contributi per la realizzazione degli impianti per l’energia solare.

I contributi  vengono erogati a rimborso delle spese sostenute dopo che l’intervento è stato effettivamente realizzato. L’entità del rimborso regionale può variare in funzione della taglia dell’impianto, e possono anche essere previste agevolazioni solo per le prime case, o anche limitate ai soli contribuenti entro determinate fasce di ISEE.

Stufe e pompe di calore

Un’altra tipologia di interventi frequentemente agevolati con i contributi regionali è quella relativa all’installazione di caldaie e stufe a pellet in sostituzione di vecchi modelli più inquinanti, o la sostituzione degli stessi impianti di vecchia generazione con pompe di calore. Si tratta anche in questo caso di contributi il cui importo può essere modulato sulla base dell’ISEE del contribuente.

Come funziona la doppia agevolazione

Negli ultimi tempi, ossia dopo il varo del decreto 34/2023 per tutti i contributi regionali è scattata la cumulabilità con le agevolazioni fiscali. Un’opzione che in precedenza non era prevista e proprio in riferimento agli interventi agevolati con l’Ecobonus, anche se la normativa nazionale dal 2023 ammette espressamente questa possibilità.

Dallo scorso anno, comunque, le cose sono cambiate e quindi le regioni hanno rimosso i paletti e reso quindi cumulabili le agevolazioni.

Cumulabilità contributi regionali e agevolazioni fiscali: un esempio pratico del vantaggio delle norme

Prendiamo ad esempio un bando che prevede un contributo regionale del 40% per le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della prima casa. Se l’impianto ha un costo di 10 mila euro il rimborso della regione è pari a 4 mila euro. Tuttavia grazie alla cumulabilità degli incentivi, chi ha sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione del 50% del totale dell’importo fatturato, senza considerare il rimborso ottenuto.

Quindi si avrà una detrazione di 5 mila euro utilizzabile in 10 rate annuali, anche se si è già incassato il contributo regionale di 4 mila euro.

Lisa De Simone

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