Scadrà il prossimo 28 febbraio 2014 il decreto legge 150/2013, meglio conosciuto come Decreto Milleproroghe. Prende avvio al Senato l’iter di conversione in legge presso la Commissione degli Affari costituzionali.
Tra le scadenze e gli slittamenti di termini contenuti nel Decreto Milleproroghe, ecco le novità più importanti che interessano i professionisti tecnici e il settore delle costruzioni in genere.
Articolo 2, comma 2, 4, 8
Slitta al 31 dicembre 2014 il termine della cessazione dell’ufficio del commissario ad acta per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
È stato inoltre prorogato di un anno (sempre fino al 31 dicembre 2014) il termine per accedere agli incentivi disposti, nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dall’art. 8 comma 7, del DL 74/2012, in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti ovvero totalmente o parzialmente inagibili.
Viene, inoltre, prorogato sempre al 31 dicembre 2014, il termine sperimentale di applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero nelle medesime zone colpite dal sisma, di cui all’art. 19-bis del DL 74/2012;
Il Decreto Milleproroghe estende di un anno, rispetto alla durata massima originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Articolo 4 commi 5, 6, 7, 8
Prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 189, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (Codice Appalti) sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA). Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, fissato al 31 dicembre 2013 dall’art. 357, comma 27, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti), entro il quale i contraenti generali possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Viene prevista la possibilità di prorogare di ulteriori sei mesi i termini in materia di impianti funiviari di cui si prevede l’ammodernamento, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
Viene prorogato al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del DL 158/2008 in favore di particolari categorie sociali disagiate.
Articolo 6, comma 3
Prorogato dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014, per le Regioni nelle quali gli effetti della preliminare graduatoria sono stati sospesi dall’autorità giudiziaria, il termine di cui all’art. 18, comma 8- quinquies, del DL 69/2013 (Decreto del Fare) decorso il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei finanziamenti statali destinati a tali finalità;
Articolo 8, comma 1
Sono prorogati i termini relativi all’emanazione (entro il 22 marzo 2014) ed alla concreta applicazione (a decorrere dal duecentosettantesimo giorno successivo all’entrata in vigore) del decreto interministeriale con cui verranno disciplinate le modalità di trasmissione in via telematica all’INPS del certificato di gravidanza come previsto dall’art. 21 del d.lgs. 151/2001 modificato dall’art. 34 del DL 69/2013;
Articolo 10, comma 1
Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 6, comma 1, lettera p), del d.lgs 36/2003 di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
Articolo 11
Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 15 del DL 216/2011 per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti specificatamente indicati.
Fonte ANCE
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