Diventa sempre meno probabile la conferma delle sanzioni a carico di chi, proprietari e agenzie immobiliari, non allega l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita e di locazione degli edifici.
In queste ore il Consiglio dei Ministri si riunisce per discutere sul c.d. Collegato Sviluppo alla Legge di Stabilità 2014 e, tra le misure che sembrano essere certe di rientrare nel testo per la discussione, vi è proprio l’alleggerimento delle sanzioni per la mancata allegazione dell’APE agli atti di vendita e di affitto.
Ricordiamo che allo stato attuale la mancata allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti comporta la nullità degli stessi che, dunque, non producono effetti giuridici e non possono essere “sanati”. La proposta sul tavolo è di sostituire questa misura, da molti definita “draconiana” con una “semplice” multa di 500 euro.
Sul tema delle sanzioni collegate all’Attestato di Prestazione Energetica invitiamo i lettori ad approfondire con il post dell’ing. Giovanna de Simone dal titolo: APE: ecco Rischi e Sanzioni per il Tecnico certificatore. Altre informazioni dettagliate e aggiornate sulla certificazione energetica degli edifici e sull’APE si possono trovare anche sulla nostra Pagina Speciale APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica).
Recentemente il Notariato ha pubblicato uno studio approfondito sull’Attestato di Prestazione Energetica, introdotto nel d.lgs. 192/2005 a seguito della conversione in legge del DL 63/2013 (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica: 8 punti chiave analizzati dal Notariato).
Tra le altre novità del Collegato Sviluppo, infine, vi sarebbe anche, quasi certamente, l’eliminazione dell’obbligo di inserire l’APE negli atti di trasferimento a titolo non oneroso (per esempio, le donazioni di un immobile da parte dei genitori ai figli).
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