La domanda a cui proviamo a rispondere in questo post è la seguente: l’IVA in edilizia per l’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa è detraibile?
Come di consueto quando si parla dell’IVA in edilizia a soccorrerci arriva il prof. Giorgio Confente, autore dell’apprezzatissimo volume IVA in Edilizia 2016 , pubblicato per i tipi Maggioli e arrivato alla sua dodicesima edizione.
La norma di riferimento per rispondere alla domanda posta a inizio articolo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, ossia il testo che istituisce l’imposta sul valore aggiunto (nello specifico l’articolo 19-bis1, lettera i).
La norma è, in questo caso, molto specifica e stabilisce che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa …”.
C’è un’unica eccezione, contenuta nello stesso articolo appena citato, e riguarda “le imprese che hanno per oggetto esclusivo principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati e delle predette porzioni”.
Non solo, sottolinea Confente nel capitolo che analizza puntualmente il problema esposto, ma le maglie si sono strette ancora di più con il successivo Decreto Bersani che ha disposto come l’IVA in edilizia per i fabbricati abitativi non possa essere detratta neppure dalle imprese di compravendita immobiliare (società di trading).
Ricapitolando, quindi, l’IVA in edilizia è indetrabile per i fabbricati abitativi nei seguenti tre casi:
1. acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa
2. locazione passiva degli stessi fabbricati
3. spese di manutenzione, recupero o gestione dei medesimi fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi.
Ricordiamo ai nostri lettori che il tema dell’IVA in edilizia e, in particolar modo, delle agevolazioni previste sono state diffusamente trattate dalla nostra redazione. Tutti gli articoli relativi a tale argomento si possono consultare in questo archivio, mentre il Dossier IVA agevolata in edilizia offre approfondimenti e materiali ulteriori.
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