Proseguiamo il nostro viaggio di approfondimento sul tema dell’IVA agevolata in edilizia, cercando di capire quali sono gli immobili nei quali gli interventi edilizi possono scontare l’aliquota agevolata dell’IVA al 10%. Infatti, come abbiamo visto nel post IVA agevolata in edilizia, l’aliquota del 10% e la classificazione dei lavori non tutte le tipologie di immobili possono usufruire dell’agevolazione sull’imposta del valore aggiunto: solo i lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa godono dell’aliquota al 10% (tale bonus è stato reso permanente dalla Legge Finanziaria 2010). Anche i ragionamenti che faremo qui di seguito sono tratti dal volume L’IVA in edilizia 2013 di Confente e Cusati, edito da Maggioli Editore.
Anzitutto, per comprendere entro quali limiti opera l’IVA agevolata in edilizia sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ci si deve intendere sul significato di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: infatti solo se i lavori sono relativi a edifici abitativi, possono godere dell’aliquota ridotta del 10% (per ulteriori informazioni consulta il Dossier sull’IVA Agevolata in Edilizia).
Sono soggetti all’aliquota IVA agevolata del 10% i lavori c.d. leggeri effettuati sui seguenti immobili.
Unità immobiliari (villette, appartamenti, ecc.) classificate a catasto come abitazioni a prescindere dal loro effettivo utilizzo
In altri parole, spetta l’IVA agevolata in edilizia con aliquota al 10% anche se l’immobile abitativo è utilizzato, di fatto, come studio, ufficio, laboratorio, ecc., purché sia classificato nella categoria catastale A.
In questo caso l’agevolazione dell’IVA al 10% si applica indipendentemente dalla circostanza che risulti prevalente la destinazione non abitativa del complessivo edificio di cui fanno parte i singoli appartamenti.
Parti comuni di interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa
In questo caso si intende che più del 50% della superficie sopra terra sia destinata a uso abitativo. In questo caso l’IVA agevolata in edilizia del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.
Per ciò che concerne le parti non comuni del fabbricato, se l’intervento si riferisce a un singolo appartamento (unità immobiliare abitativa) si applica l’aliquota del 10% secondo quanto già esaminato nel paragrafo precedente. Al contrario, gli interventi edili eseguiti su negozi, uffici, ecc. (unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa), anche se sono parte di un fabbricato che ha prevalente destinazione abitativa, scontano l’aliquota IVA ordinaria.
Edifici di ERP a prevalente destinazione abitativa
Si tratta di abitazioni e di edifici destinati a stabili residenze per la collettività (compresi case di riposo, orfanotrofi, residenze socio assistenziali, ecc.). Ricordiamo che i lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) scontano a regime l’aliquota del 10%, indipendentemente dall’agevolazione prevista dalle legge 488/1999.
Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscano stabile residenza di collettività
Possono considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi, le case di riposo, i conventi anche se queste strutture appartengono a soggetti privati. Restano, invece, esclusi dall’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che non sono caratterizzati dalla residenzialità stabile (per esempio scuole, caserme, ospedali).
Il discorso sulle pertinenze
Rientrano nell’agevolazione anche i lavori effettuati sulle pertinenze che si riferiscono agli immobili elencati in questo post. L’IVA agevolata in edilizia si applica anche nel caso in cui i lavori siano effettuati solo sulla pertinenza (e non immobile e pertinenza).
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