Approvata dal Consiglio dei ministri la bozza del Testo Unico IVA. Sarà quindi più facile, una volta approvato in via definitiva, districarsi tra le varie disposizioni che regolamentano l’IVA in edilizia, un tema che si conferma sempre spinoso e fonte di dubbi interpretativi.
In attesa del Testo Unico facciamo quindi il punto su quanto prevedono le norme attuali e vediamo come regolarsi per evitare errori, a partire da quello di applicare erroneamente l’aliquota agevolata quando non spetta o, al contrario, di non beneficiarne quando sarebbe possibile farlo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia.
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Indice
- I presupposti per l’applicazione dell’IVA al 10%
- Al 10% anche la manutenzione ordinaria
- Beni al 22% per gli acquisti diretti per interventi senza SCIA
- Beni significativi: identificazione e regime fiscale
- Le parti staccate dei beni significativi
- La responsabilità delle imprese
- Fac simile di dichiarazioni per IVA agevolata al 10%
- IVA agevolata 10%: FAQ
Bonus Edilizia 2025: detrazioni agevolazioni fiscali
Nel 2025 cambia (di nuovo) il quadro delle agevolazioni fiscali per l’edilizia. Tra ridimensionamenti, scadenze e nuove regole, orientarsi è diventato più difficile – ma anche più necessario.Questa guida fornisce una mappa completa e aggiornata di tutti i bonus casa attivi nel 2025: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazioni, barriere architettoniche, fotovoltaico, colonnine, mobili e molti altri.Con un taglio operativo, pensato per l’uso quotidiano da parte di tecnici, imprese, amministratori e committenti, l’eBook unisce rigore normativo, esempi pratici e tabelle di sintesi.In particolare la guida affronta tutte le agevolazioni edilizie in vigore nel 2025, con un taglio sistematico e operativo:- Superbonus: la nuova versione “post-110”, con focus sui limiti, le condizioni di accesso, i requisiti tecnici e le responsabilità di asseverazione.- Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus: normativa, cumulabilità, massimali di spesa, requisiti e casi pratici.- Bonus barriere architettoniche: come cambia dal 2025 e quali possibilità restano.- Bonus mobili, verde, acqua potabile, fotovoltaico, colonnine di ricarica: tutte le agevolazioni minori, ma spesso determinanti.- Detrazioni ordinarie e bonus edilizi in condominio: procedure, delibere, ripartizione e documentazione.- Cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia dopo le ultime riforme, limiti, responsabilità, controlli e adempimenti. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali nel settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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I presupposti per l’applicazione dell’IVA al 10%
L’IVA al 10% per il settore edilizio è regolata nell’ambito della Tabella A allegata al DPR 633/1972. Per gli interventi di manutenzione su unità immobiliari a destinazione abitativa, l’IVA ridotta si applica sia ai contratti di appalto che a quelli di prestazione di servizi relativi agli interventi in questione.
L’IVA ridotta è riconosciuta per tutte le unità immobiliari residenziali a prescindere dal fatto che si tratti della prima casa o di immobili non adibiti ad abitazione principale, in quanto l’elemento determinante è la destinazione d’uso dell’immobile, non la condizione soggettiva del proprietario. L’agevolazione è riconosciuta anche per gli immobili di lusso, ossia di categoria A/1, A/8 e A/9.
Aliquota ridotta anche per gli interventi sulle pertinenze, alle quali si applicano, per legge, le stesse regole fiscali previste per l’immobile ad uso abitativo al quale sono vincolate.
Al 10% anche la manutenzione ordinaria
Uno dei dubbi ricorrenti riguarda poi l’applicazione dell’aliquota ridotta agli interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli per i quali non è prevista alcuna detrazione fiscale. Determinante da questo punto di vista la consulenza n. 11 del 9 novembre 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito il punto precisando che l’aliquota IVA del 10% (ex art. 7, comma 1, lett. b, della legge 488/1999) va applicata agli interventi eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” relativi a: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria, ha poi chiarito l’Agenzia, sono ricompresi:
- interventi consistenti in piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici;
- interventi di manutenzione ordinaria diretti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La norma infatti, “mira ad agevolare gli interventi di recupero, a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate potendo trovare applicazione sia ai contratti di appalto che a quelli di fornitura di beni con posa in opera”. Non c’è differenza, invece, in riferimento al fatto che l’intervento rientri tra quelli che danno diritto alla detrazione fiscale.
Beni al 22% per gli acquisti diretti per interventi senza SCIA
Un altro degli aspetti delicati nell’applicazione dell’IVA agevolata è quello del trattamento dei beni forniti nell’ambito degli interventi edilizi, ossia dei cosiddetti “beni finiti”, vale a dire quelli che, pur incorporandosi nell’immobile, mantengono la propria individualità anche dopo l’installazione.
Esempi tipici sono porte, infissi, sanitari, caldaie, prodotti per impianti. Per questi l’aliquota agevolata è ammessa solo se la cessione avviene nell’ambito del contratto. Non spetta invece quando l’acquisto è effettuato direttamente dal committente.
Fanno eccezione alla regola gli interventi di restauro e ristrutturazione, ossia gli interventi per i quali è necessaria la presentazione della SCIA. Solo a fronte della classificazione di questi interventi è ammessa l’agevolazione, mentre è espressamente esclusa nel caso in cui si tratti di “semplice” intervento di manutenzione straordinaria (numero 127-terdecies) Tabella A, Parte III, DPR 633/1972).
Beni significativi: identificazione e regime fiscale
Peraltro, in riferimento all’IVA al 10%, occorre sottolineare che la maggioranza dei beni finiti rientrano a loro volta tra i “beni significativi”, per i quali è previsto un regime fiscale specifico. Si tratta dei beni, elencati nel D.M. 29 dicembre 1999, ossia: ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.
Per questi, anche quando forniti nell’ambito di un contratto di appalto, l’IVA agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi stessi. Sul valore residuo dei beni si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Facciamo un esempio pratico. Se il costo totale di un intervento è di 10.000 euro, di cui 4.000 euro per la prestazione lavorativa e 6.000 euro per beni significativi (come sanitari e rubinetteria), l’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo e il costo dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000 euro). Sui restanti 2.000 euro l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
Le parti staccate dei beni significativi
Con la legge di Bilancio 2018 è stato poi chiarito come individuare correttamente il valore di questi beni quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti separate. Il criterio discriminante è l’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Se una parte staccata ha una propria autonomia funzionale rispetto al bene significativo, il suo valore non deve essere ricompreso nel valore del bene ma in quello della prestazione, beneficiando così dell’IVA agevolata al 10%.
La responsabilità delle imprese
L’applicazione dell’IVA agevolata comporta specifiche responsabilità per tutti i soggetti coinvolti. Il cedente rimane il soggetto responsabile della corretta applicazione dell’imposta, anche quando il committente ha rilasciato dichiarazione sulla destinazione d’uso dei beni.
In caso di controlli fiscali, l’Amministrazione può verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta. Se emerge che i requisiti non erano presenti, il recupero dell’imposta avviene nei confronti del cedente, indipendentemente dalla presenza della dichiarazione del committente.
Fac simile di dichiarazioni per IVA agevolata al 10%
Scarica qui due modelli di dichiarazione:
IVA agevolata 10%: FAQ
Vediamo alcune delle domande più frequenti sull’IVA agevolata al 10% in edilizia:
- L’IVA al 10% si applica automaticamente a tutti gli interventi di ristrutturazione?
Sì. L’aliquota agevolata si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia realizzati su immobili a destinazione abitativa, e relative pertinenze. - L’IVA al 10% per i lavori sulle pertinenze è ammessa anche se si trovano in un condominio di soli box?
Sì. Sono agevolabili anche gli interventi che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa. Ad esempio, è agevolabile la manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinenza della propria abitazione principale (Circolare 71/2000). - È necessaria una dichiarazione del committente per applicare l’IVA al 10%?
Sì. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata è necessario che il committente attesti che si tratta di immobile ad uso abitativo, ovvero di immobile di pertinenza. - In questo modo la responsabilità in caso di errori ricade sul committente?
No. La dichiarazione non trasferisce automaticamente la responsabilità dall’impresa al committente, ma rappresenta una condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione. - Questa dichiarazione occorre anche in caso di acquisto diretto di beni?
Sì. In ogni caso il cedente rimane il soggetto responsabile della corretta applicazione dell’imposta, anche quando il committente ha rilasciato dichiarazione sulla destinazione d’uso dei beni. In pratica in caso di controlli fiscali, l’Amministrazione può verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta. Se emerge che i requisiti non erano presenti, il recupero dell’imposta avviene nei confronti del cedente, indipendentemente dalla presenza della dichiarazione del committente. Tuttavia, la presenza della dichiarazione costituisce un elemento di tutela per l’impresa in caso di controlli fiscali. - Come si deve comportare l’impresa in caso di controllo fiscale?
L’impresa deve essere in grado di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IVA agevolata. È importante conservare la dichiarazione del committente, la documentazione relativa ai lavori eseguiti e ogni elemento utile a provare la corretta destinazione d’uso dell’immobile e dei beni forniti. - Come si applica l’IVA nei rapporti di subappalto per gli interventi di ristrutturazione?
La ditta subappaltatrice deve fatturare alla ditta principale con l’IVA al 22%. Sarà poi la ditta principale a fatturare al committente finale con l’IVA al 10%, quando ricorrono i presupposti per l’agevolazione. - Le tapparelle sono considerate beni significativi?
Dipende dall’autonomia funzionale. Se le tapparelle sono strutturalmente integrate negli infissi e concorrono alla loro normale funzionalità, il loro valore confluisce in quello dei beni significativi. Se invece hanno una propria autonomia funzionale, come nel caso di sistemi oscuranti installati separatamente, il loro costo va incluso nel valore della prestazione. - Le tende oscuranti a quale aliquota IVA sono soggette?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti con la risposta n. 10/2024, precisando che anche le schermature solari alternative possono rientrare tra i beni finiti agevolabili, purché mantengano autonomia funzionale rispetto agli infissi. Quindi anche questi beni possono beneficiare dell’IVA al 10% nell’ambito di un contratto di appalto o di fornitura e posa in opera. - I pannelli solari rientrano tra i beni significativi ai fini IVA?
No, l’IVA agevolata al 10% si applica per l’intero intervento. L’aliquota IVA agevolata del 10% è infatti applicabile all’intero impianto in quanto ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ” di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero127-sexies), Tabella A, Parte III.
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VI edizione, aggiornata con le novità 2023 con tutte le regole per l’applicazione dell’IVA nel settore delle costruzioni e della cessione di beni e servizi nel settore edilizio.La guida illustra le regole per l’applicazione dell’aliquota ridotta per la prima casa e e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a quelle relative all’aliquota sugli interventi di manutenzione e su ristrutturazioni e risanamento conservativo. Focus anche sull’acquisto diretto di beni da parte del committente.Particolare attenzione viene esposta sull’individuazione dei “beni finiti” e sulle regole per la predisposizione delle relative fatture per fornitura e posa in opera.Associato all’ebook anche tutta la modulistica necessaria per richiedere l’applicazione delle aliquote ridotte attestando il possesso dei requisiti richiesti dalle norme.Completano l’opera una serie di casi pratici risolti sulla base dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e il testo la normativa di settore da avere sempre sottomano per risolvere qualunque dubbio.La guida è suddivisa in 2 parti:- la prima relativa all’IVA al 4% per l’acquisto della prima casa, appalti e acquisto di beni per la costruzione e per l’abbattimento di barriere architettoniche;- la seconda parte relativa al l’IVA al 10% per interventi di manutenzione e ristrutturazione.L’ebook contiene il Formulario con modelli compilabili per l’IVA agevolata al 4% e nuovi moduli per l’IVA agevolata al 10%, e un’Appendice Normativa.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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