Il miglioramento deve essere almeno pari a due classi energetiche, ma per chi effettua interventi di riqualificazione energetica di questo livello sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata, ci sarà più tolleranza su distanze, spessori e chiusure e le procedure saranno più semplici. Non in tutta l’Italia, solo in Liguria, ma è una novità normativa interessante.
La LR 5 agosto 2019, n. 21, approvata in consiglio regionale, prevede anche percorsi formativi attivati dalla Regione e dedicati alla riqualificazione energetica, al risanamento e alla ristrutturazione degli immobili per la riduzione delle emissioni inquinanti. Un elemento indispensabile, vista l’importanza della formazione in campo tecnico, ma il fulcro della Legge regionale 21/2019 è la creazione di un regime di tolleranza nuovo e di una procedura semplificata per gli interventi.
Interventi di Riqualificazione energetica: la nuova LR della Liguria
Cosa cambia per distanze, spessori e chiusure
Negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale agibili e abitabili al momento dell’intervento, qualora l’intervento di efficientamento energetico produca un miglioramento pari ad almeno due classi nella scala delle classificazioni energetiche degli edifici con conseguente riduzione del fabbisogno energetico, sono ammessi, alternativamente o contestualmente:
a) una riduzione fino al 10 per cento dell’altezza minima interna e una riduzione fino al 5 per cento della superficie minima abitabile. La riduzione dell’altezza interna è consentita sino a un’altezza non inferiore a 2.40 metri o all’altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante o una sua parte non sia orizzontale.
b) per gli edifici, nel loro complesso o per singole parti, un aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché degli elementi di chiusura superiori e inferiori nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati, senza che ciò costituisca aumento del volume della costruzione.
Interventi di Riqualificazione energetica: semplificazione della procedura
Prima della 21/2019 molti interventi non venivano fatti perché erano troppo complessi dal punto di vista burocratico. Di fronte alla complicazione della procedura, si desisteva: ogni intervento che toccava altezze minime e dimensioni richiedeva un permesso della Asl che serviva per ottenere una deroga che non compromettesse l’abitabilità. Gli interventi più frequenti erano quelli di sostituzione delle finestre, e non si interveniva sugli isolamenti o i pavimenti radianti.
Il miglioramento energetico deve essere certificato con gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), rilasciati da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi di efficientamento energetico. Deve risultare il miglioramento di almeno due classi energetiche. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall’APE dell’unità abitativa e da un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti degli interventi previsti sull’involucro e/o sugli impianti.
A fine lavori deve essere consegnato agli uffici comunali competenti un APE post intervento che certifichi l’avvenuto miglioramento energetico dell’unità abitativa di almeno due classi.
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