Il dubbio è stato chiarito dalla redazione di FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto alla domanda posta da un contribuente su quale detrazione è possibile sfruttare per agevolare l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti di un condominio.
Nello specifico, il dubbio riguarda la possibilità di usufruire della detrazione del 65% prevista per gli impianti di climatizzazione invernale o di quella del 50% per manutenzione straordinaria.
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Il sistema di contabilizzazione, come definito dal D.Lgs. 102/14, consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.
Vediamo nel dettaglio qual è stata la risposta fornita al contribuente.
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Quando si applica la ripartizione dei consumi
Come specifica la Guida ENEA 2021 dedicata alla “Ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini”, la ripartizione dei consumi si applica “nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici”.
La necessità di ripartire i consumi energetici e di acqua calda sanitaria sorge, pertanto, ogni qual volta più edifici o unità immobiliari condividano un medesimo impianto o sistema di riscaldamento, raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.
Per impianto termico centralizzato si intende quel sistema costituito da:
- un sistema di generazione del calore (per esempio caldaia; pompa di calore elettrica o a gas da cogenerazione; eventuali sistemi ad energia rinnovabile) o da un sistema di prelievo calore da reti di teleriscaldamento (scambiatori di calore a piè di stabile);
- una rete di distribuzione interna al condominio o all’edificio polifunzionale o condivisa da una pluralità di edifici (supercondomini);
- dai corpi scaldanti (radiatori; termoconvettori; ventilconvettori; pannelli radianti a pavimento, a soffitto o a parete; o bocchette di diffusione di aria riscaldata da centraline di trattamento) e dalle apparecchiature di regolazione ed eventuale contabilizzazione.
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Quale detrazione sfruttare per i sistemi di contabilizzazione
Abbiamo installato dei sistemi di contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti di un condominio. È possibile chiedere la detrazione del 65% prevista per gli impianti di climatizzazione invernale o spetta quella del 50% per manutenzione straordinaria?
Per rispondere alla domanda, quindi capire quale delle due detrazioni è possibile sfruttare, per agevolare le spese sostenute per i dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore installati per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, è necessario concentrarsi sul tipo di intervento realizzato e soprattutto se in concomitanza allo stesso siano stati eseguiti altri interventi agevolabili con la stessa detrazione.
Il chiarimento viene fornito con la Circolare n. 18/2016, nello specifico alla risposta 3.1, dove si legge che è possibile usufruire della detrazione del 65% se l’installazione avviene in concomitanza con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale agevolabili con la stessa detrazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006).
Nel caso in cui tali dispositivi siano installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per avere la citata detrazione per interventi di riqualificazione energetica, per le relative spese spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, attualmente pari al 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
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Foto:iStock.com/djedzura
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