Il nuovo anno scolastico 2018/2019 è alle porte e, come stabilito dall’art. 17 del D. Lgs. 81/08 il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP.
L’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 individua requisiti e competenze che il RSPP dovrà possedere.
RSPP, quali sono i requisiti e le competenze?
Il RSPP deve:
– essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
– sono esonerati dalla frequenza di tali corsi di formazione coloro che siano in possesso di determinate lauree (es., laurea magistrale LM26: ingegneria della sicurezza ecc.);
– si può essere nominati RSPP anche se non si è in possesso del titolo di studio indicato, purché siano stati svolti i compiti richiesti dal almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003.
RSPP, quali sono gli obblighi?
Riconosciuta, dunque, l’importanza che il RSPP debba possedere adeguata professionalità e competenze altamente specialistiche e qualificate, l’art. 33 elenca anche gli obblighi del RSPP. Tra questi rientrano:
– individuazione dei fattori di rischio;
– valutazione dei rischi;
– individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
– elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
– elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
– proposta di programmi di formazione e informazione lavoratori.
Si precisa che l’affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in quanto si tratta di incarichi ad alto contenuto professionale.
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