La pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici ed è il risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.
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Vediamo nel dettaglio cosa contiene il quaderno Inail che tra le altre indicazioni, riassume quali sono le RTV pubblicate ad oggi:
- d.m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
- d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
- d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
- d.m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
- d.m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
- d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
- d.m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
- d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
- d.m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
- d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
- d.m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
- d.m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
- d.m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”
- d.m. 22 novembre 2022: V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”
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Il caso studio analizzato
La pubblicazione fa parte della collana di Quaderni tecnici e attraverso il caso studio, approfondisce gli aspetti chiave per la progettazione antincendio. L’analisi viene effettuata su un albergo ubicato in un edificio esistente; l’attività, risalente agli anni ’70, è stata esercita fino al 1992 allorquando è cessata e l’immobile è stato adibito ad attività uffici.
Il progetto antincendio in questione, pertanto, è finalizzato a consentire la nuova apertura dell’albergo, con 126 posti letto, in ossequio alla normativa vigente.
Del progetto vengono confrontati gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) sia secondo la V.5, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
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Attività ricettive: la normativa applicabile
Nel quaderno viene precisato che per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto, è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.6: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
Individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
>> Scarica il quaderno Inail prevenzione incendi attività ricettive <<
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Foto:iStock.com/bravo1954
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