Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu, l’ultimo giorno disponibile sarà il 18 giugno.
Ecco di seguito alcune informazioni utili prima di pagare l’acconto.
PRIMA CASA: va’ considerata tale se c’é dimora abituale e residenza anagrafica e deve essere una sola unità catastale (due immobili attigui anche se comunicanti vengono considerati uno prima e l’altro seconda casa) con una sola pertinenza per categoria catastale (box, cantina, tettoia).
IMMOBILI RURALI: se strumentali all’attività agricola l’aliquota è del 2 per mille.
CONIUGI SEPARATI: l’importo dovrà essere versato da chi occupa l’abitazione.
CASA IN USO AL FIGLIO: paga come seconda casa. Nel caso di due componenti dello stesso nucleo familiare, che possiedono e abitano in due diversi immobili nello stesso comune, inoltre, uno dei due perderà la detrazione prevista per l’abitazione principale, che da quest’anno è parametrata al nucleo familiare.
IMMOBILI D’IMPRESA: sono gli immobili strumentali per natura o destinazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività, ma anche quelli costituenti patrimonio dell’impresa (immobili “patrimonio”) e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (immobili “merce”).
Per i fabbricati delle imprese e per quelli posseduti da soggetti Ires (società di capitali) è possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%.
Sui fabbricati “merce” rimasti invenduti i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38%, a condizione che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (articolo 56, Dl 1/12).
PRIMA CASA MA ANCHE STUDIO:l’ immobile va considerato come abitazione principale, poiché la norma non richiede l’esclusività della destinazione d’uso come dimora del nucleo familiare ed è quindi compatibile con l’uso promiscuo.
PRIMA CASA PARZIALMENTE IN AFFITTO: l’ immobile va considerato come abitazione principale.
IMPIANTI AZIENDALI CON FONTI RINNOVABILI: i “piccoli” impianti realizzati per la copertura del fabbisogno energetico dell’utenza, vanno considerati una pertinenza del fabbricato, i “grandi” impianti che di fatto costituiscono delle centrali elettriche, vanno accatastati nella categoria D/1 come “opifici” .
CASE IN AFFITTO O ALL’ESTERO: aliquota uguale a quella della seconda casa (0,76%). L’Imu dovrà essere pagata dagli italiani anche per gli immobili che possiedono all’estero. In questo caso l’aliquota è dello 0,76% e la base imponibile è il prezzo indicato sull’atto di acquisto (o in assenza il valore di mercato).
PAGAMENTO CON MODELLO F24: vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, compilando la “Sezione Imu e altri tributi locali” (vedi “Imu, guida alla compilazione del modello F24 semplificato“).
Nella prima colonna va riportato il codice del comune dell’immobile.
Va barrata la casella “acconto” e indicato il numero degli immobili.
Per le prime case il codice tributo è 3912 (in caso di 2 rate nella casella “rateazione” il codice 0101; in tre rate, invece, il codice è 0102).
Per le seconde case l’importo dovuto nella rata va diviso in due righe: nella prima andrà indicato il codice tributo per la quota che incassano i comuni (3918), nella seconda il codice tributo per la quota statale (3919).
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale il codice è 3913.
Per calcolare l’importo dell’Imu è disponibile il nostro software gratuito di calcolo, per tutte le informazioni su come si calcola, le aliquote e come si paga è possibile consultare la Guida Imu.
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