IMU e TASI 2016: la guida a tutte le esenzioni per l’abitazione principale (e non solo)

Mancano solo 3 giorni alla prima scadenza del 2016 per il pagamento delle tasse sulla casa: il versamento dell’acconto (prima rata) per IMU e TASI 2016 va effettuato improrogabilmente entro la data (ormai fatidica) del 16 giugno. La peculiarità di quest’anno consiste nel fatto che in quella data i contribuenti andranno alla cassa senza pagare nessun tributo comunale sulla “prima casa” (l’unità immobiliare nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, detta anche abitazione principale). Si tratta dell’effetto della Legge di Stabilità 2016, che ha contribuito a far scattare l’esonero totale per l’abitazione principale e le fattispecie a essa equiparate (oltre ai terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli).

Di fatto, si concretizza in questo mese di giugno una esenzione generalizzata si circa 20 milioni di prime case, provocando un parziale allentamento della pressione fiscale sul mattone. Permangono tuttavia diverse inside da affrontare per adempiere al pagamento dell’acconto dei famigerati tributi sulla casa.

In questo articolo mettiamo in fila i 3 aspetti più rilevanti e inediti che investono i tributi sulla casa nel 2016.

 

IMU e TASI 2016: le novità sulla prima rata

In questo 2016, inoltre, i Comuni non possono in alcun modo elevare le aliquote rispetto allo scorso anno. Le modifiche concesse in questo senso sono soltanto quelle in senso favorevole ai contribuenti. Il tempo per decidere c’è, dal momento che le aliquote definitive possono essere decise dai Comuni entro il 16 ottobre.

La prima rata (equivalente al 50% dell’imposta totale annua) deve essere pagata facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate dai Comuni per il 2015. Ma anche nel corrente 2016 non sono tanti i proprietari che potranno limitarsi a “ricopiare” il modello F24 o il bollettino postale compilati lo scorso 16 dicembre.

Esenzione IMU e TASI prima casa

Condividono l’esenzione prima casa le pertinenze ad essa connesse: queste sono ammesse nel limite massimo di tre unità immobiliari, purché ciascuna appartenente ad una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. L’esenzione opera anche per le unità assimilate per legge o per regolamento all’abitazione principale: si tratta di assimilazioni regolamentari che riguardano case non locate appartenenti a anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. Qualora l’amministrazione comunale abbia adottato tale delibera nel corso del 2015, questa non può essere revocata nell’anno in corso, con l’effetto che per tali fattispecie non è dovuta né IMU né TASI.

Le fattispecie di assimilazione prima casa statuite dalla legge riguardano in prima battuta gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale. Appartengono a questa categoria anche gli alloggi sociali. Tale esenzione è di carattere oggettivo, nel senso che prescinde dalla natura del soggetto che possiede le unità interessate.

Risultano esenti anche l’unità immobiliare non locata, posseduta da soggetti appartenenti alle Forze Armate e l’ex dimora coniugale, assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice, anche se l’immobile è in comodato (mentre in caso di fabbricato utilizzato in locazione si applicano le regole ordinarie).

L’area di applicazione delle abitazioni assimilate si è modificata in maniera ingente negli ultimi mesi: a partire da quest’anno vengono eliminate in maniera automatica le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni. Pertanto, chi l’anno scorso ha versato la TASI su questi immobili come se si trattasse di prime case, quest’anno dovrà utilizzare le aliquote generiche dell’IMU (ed eventualmente della TASI) che il Comune applica agli “altri fabbricati”, oppure quelle specifiche previste per le case in prestito. Solo in seconda battuta il proprietario sarà tenuto a verificare se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando la nuova agevolazione introdotta nel 2016 per legge in tutti i Comuni .

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Locazione canone concordato: sconto 25%

Le case date in locazione a canone concordato possono usufruire di uno sconto del 25% che può essere applicato fin dal 16 giugno (sgravio introdotto dalla Legge di Stabilità 2016). Anche dove la normativa e le condizioni di utilizzo siano rimaste invariate, conviene per i contribuenti dare un’occhiata alle delibere comunali per comprendere eventuali modifiche (in melius) di aliquote. In questo senso la la fonte ufficiale a cui rivolgersi è il sito delle Finanze.

Redazione Tecnica

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