Per l’installazione di impianti di telefonia mobile non è necessario che la destinazione urbanistica della zona lo preveda. Lo ha stabilito una recente sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna (691/2011) che ricorda come l’art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel ricondurre gli impianti di telefonia mobile (qualificati come opere aventi carattere di pubblica utilità) alle opere di urbanizzazione, ha inteso svincolare l’installazione di tali impianti sul territorio comunale dalla destinazione urbanistica di zona.
Stabilito questo, i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittimo il provvedimento comunale che sulla base della disciplina di zona che prevede l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, ha negato al gestore di impianti di telefonia mobile la richiesta autorizzazione proprio in ragione della mancata pianificazione dell’area mediante detto strumento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento