Gli immobili sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici devono sempre dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (il c.d. APE) e, di conseguenza, è obbligatorio allegare il documento agli atti di trasferimento del diritto di proprietà o godimento di questa tipologia di fabbricati, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del d.lgs. 192/2005.
A confermare quanto già di fatto applicato anche in passato sono le note interpretative più recenti, realizzate dal Consiglio nazionale del Notariato di cui abbiamo dato notizia qualche giorno fa (leggi in proposito Attestato di Prestazione Energetica: 8 punti chiave analizzati dal Notariato).
“L’esclusione dall’ambito di applicazione del d.lgs. 192/2005, sancita dall’art. 3, comma 3, lett. a) del d.lgs. 192/2005″, si legge nel documento del notariato “non riguarda gli edifici soggetti a vincoli culturali o paesaggistici, ma riguarda, piuttosto, gli interventi edilizi finalizzati al miglioramento del rendimento energetico da eseguirsi su detti edifici, interventi che potrebbero portare ad “una alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”.
In pratica, dunque, l’unico caso in cui per i fabbricati di pregio storico, artistico e culturale non c’è obbligo di dotazione dell’APE è quando”previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali il rispetto delle prescrizioni poste da detto decreto «implichi una alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici»”.
Quest’ultima disposizione è stata inserita dalla legge 90/2013 in sede di conversione del DL. 63/2013.
Per ulteriori informazioni sul tema della certificazione energetica è possibile consultare la nostra pagina speciale APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica, curata dall’ing. Giovanna de Simone.
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